Cassazione Penale, Sentenza n. 20103/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di ordinanza di riesame relativa al sequestro probatorio disposto il 05/12/2025 del computer, dello smartphone e della somma in contanti di euro 1.460,00. Il Tribunale aveva parzialmente accolto l'istanza di riesame limitando il sequestro alla somma eccedente euro 560,00. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 253 e 275 comma 2 cod. proc. pen., sostenendo che il sequestro dei dispositivi elettronici era meramente esplorativo e privo di criteri di selezione dei dati da acquisire
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere (i dispositivi erano nella disponibilita esclusiva del ricorrente) e ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato e chiarito i principi di necessita, proporzionalita e residualita del sequestro probatorio; ha stabilito che, in caso di sequestro di dispositivi informatici, il provvedimento genetico deve indicare le ragioni per un sequestro esteso o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale (eventuale perimetrazione temporale) e i tempi per l'effettuazione della selezione con restituzione delle copie non rilevanti. Il Tribunale non aveva motivato la pertinenzialita dei dati rispetto al reato ipotizzato e non aveva indicato criteri e limiti, per cui il sequestro e' stato qualificato come potenzialmente esplorativo
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Il sequestro ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti e puo essere disposto solo se e nei limiti in cui e necessario per l'accertamento dei fatti. Si richiede proporzionalita e finalita probatoria non esplorativa
art. 275 comma 2 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina sul riesame del sequestro; contestazione della legittimita del provvedimento per violazione dei requisiti di necessita e proporzionalita
art. 262 cod. proc. pen.
Prevede la restituzione delle cose sequestrate a chi ne ha diritto quando non e necessario mantenere il sequestro a fini di prova, confermando il principio di limitazione temporale della privazione
art. 354 cod. proc. pen.
Regola il sequestro probatorio d'urgenza da parte della polizia giudiziaria come facoltativo, evidenziando la natura non automatica della misura
art. 258 comma 4 cod. proc. pen.
Norma speciale in tema di documentazione cartacea che suggerisce, per analogia, che non e possibile sequestrare masse indistinte di documenti senza specifica ragione; principio applicabile anche agli archivi informatici
art. 42 Cost. e art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
Tutela del diritto di proprieta e del patrimonio informativo; il sequestro deve contemperare interesse pubblico all'accertamento con il sacrificio dei diritti individuali
Cass. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Principio che la proporzionalita incorpora il requisito della residualita: il sequestro puo essere disposto solo quando non sia possibile ottenere il risultato con misure meno afflittive
Cass. Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015 (Rizzo) e Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci)
Giurisprudenza che sottolinea che, nei sequestri informatici, la distinzione originale/copia perde rilievo e che l'interesse a impugnare puo persistere anche dopo la copia, ma tale interesse deve essere concreto e dimostrato se non risulta dalla natura del bene o dalla titolarita esclusiva
Massime di principio
- Il sequestro di dispositivi informatici deve essere motivato indicando perche e necessario un sequestro esteso o, in alternativa, quali specifiche informazioni si intendono ricercare
- Il provvedimento di sequestro deve indicare criteri di selezione del materiale (compresa eventuale delimitazione temporale) e i tempi entro cui effettuare la selezione e restituire i dati non rilevanti
- Il sequestro non puo avere finalita esplorative: deve esserci un nesso di pertinenzialita tra dati appresi e reato ipotizzato, nondimeno la necessita di selezione puo giustificare l'acquisizione di una categoria ampia solo se adeguatamente motivata
- Quando i dispositivi sono nella disponibilita esclusiva del soggetto, l'allegazione della presenza di dati personali puo essere sufficiente a dimostrare l'interesse concreto all'impugnazione; diversamente, l'onere probatorio grava su chi impugna
- Il bilanciamento tra accertamento probatorio e tutela della riservatezza richiede soluzioni procedurali che prevedano limiti, criteri e tempi per evitare sequestri sproporzionati
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