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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10927/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia formale del 20-11-2024 da parte della ricorrente. La Corte ha quindi disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende; non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle censure relative alla mancata riproduzione/imitazione del marchio.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Parma (28-06-2024) che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro eseguito il 4-06-2024 su numerose borse rinvenute in un negozio e in un magazzino a Parma. L'indagata era ritenuta dalla P.M. indagata per il reato ex art. 517-ter c.p. (illecita commercializzazione / riproduzione/imitazione di marchi). Con il ricorso per cassazione la difesa censurava la valutazione indiziaria, sostenendo la mancata imitazione o riproduzione infedele del marchio e l'assenza di una pedissequa riproduzione dei prodotti.

Norme richiamate

  • art. 517-ter cod. pen.

    ex art. 517 ter cod. pen.

    La norma è stata richiamata come base dell'indagine relativa alla commercializzazione di prodotti con possibile riproduzione/imitazione illecita di marchi; il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti indizi tali da convalidare il sequestro ai fini di tale ipotesi di reato. La Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito della interpretazione dato che il ricorso è stato rinunciato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata quale norma che legittima l'imposizione alle parti rinuncianti o inammissibili dell'onere del pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di euro 500.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso in Cassazione comporta la dichiarazione di inammissibilità e impedisce la valutazione sul merito delle censure proposte; il ricorrente resta onerato delle spese processuali e di eventuali somme a favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il sequestro è stato convalidato dal P.M. e confermato dal Tribunale del riesame, la parte che contesta la convalida deve proporre motivi solidi e prove a sostegno della mancanza di indizi (ad es. dimostrare l'assenza di imitazione o riproduzione del marchio o la legittimità della commercializzazione) e non rinunciare al grado di impugnazione se si intende ottenere una decisione sul merito.
  • L'invocazione della mancata 'imitazione' o 'riproduzione infedele' del marchio è un argomento centrale nella difesa contro misure cautelari per contraffazione: va documentato con elementi tecnici (prospetti comparativi, certificazioni, documentazione di acquisto/fornitura) per contrastare la valutazione indiziaria.
  • La Corte di legittimità, in assenza di rinuncia, valuta preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e può limitarsi a sanzionare proceduralmente la parte rinunciante senza esaminare le questioni sostanziali; pertanto è importante valutare tempestivamente gli effetti di una rinuncia.

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