R.R. Puglia 5/2003
Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale sospende fino al 31 luglio 2003 gli effetti dell’art. 5 e delle norme collegate del regolamento regionale Puglia n. 4/2001 in materia di grandi strutture di vendita. È entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul BURP e la sospensione è poi stata fatta salva dalla successiva disciplina del commercio.
Sospensione temporanea delle norme regionali sulle grandi strutture di vendita
Sospensione delle norme sulle grandi strutture di vendita
Il regolamento riguarda la Regione Puglia e interviene sulla disciplina regionale delle grandi strutture di vendita, disponendo una sospensione temporanea di alcune previsioni della programmazione commerciale. Si tratta di un atto strettamente legato a un arco temporale limitato e a una specifica disciplina settoriale ormai superata dalla successiva normativa sul commercio.
Ambito della sospensione
Il provvedimento sospende fino al 31 luglio 2003 gli effetti:
- dell’art. 5 del regolamento regionale 20 marzo 2001, n. 4;
- delle norme ad esso collegate;
- limitatamente alla materia delle grandi strutture di vendita.
La sospensione incide dunque sulla programmazione regionale relativa agli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, già disciplinata dal regolamento del 2001.
Contesto normativo richiamato
Il regolamento si colloca nel quadro della legislazione regionale pugliese in materia di commercio e richiama:
- l’art. 121 della Costituzione, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare regolamenti;
- la legge regionale Puglia 4 agosto 1999, n. 24;
- il regolamento regionale n. 4/2001, in particolare l’art. 5;
- il regolamento regionale 27 maggio 2003, n. 4, che aveva già sospeso gli effetti della programmazione fino al 30 giugno 2003;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 948 del 27 giugno 2003, che proponeva un’ulteriore sospensione.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento è dichiarato urgente e, per effetto di tale qualificazione, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La sua efficacia pratica è comunque limitata nel tempo, perché la sospensione è fissata espressamente fino al 31 luglio 2003.
Regime successivo
La nota riportata nel testo precisa che, ai sensi dell’art. 28, comma 10, della L.R. 1° agosto 2003, n. 11 sulla nuova disciplina del commercio, sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta da questo regolamento. Il provvedimento ha quindi esaurito la propria funzione in un contesto ormai storico, senza utilità applicativa attuale.
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