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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42638/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Padova che aveva rigettato il suo appello avverso la condanna del Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. (diffamazione), con multa di Euro 600 e risarcimento del danno liquidato in Euro 700. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) violazione del principio del contraddittorio per presunta impropria trattazione camerale, atteso che il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'istanza di trattazione orale; 2) carenza di motivazione in relazione alla dedotta scriminante, anche putativa, del legittimo esercizio del diritto di critica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che la richiesta di trattazione orale era stata effettuata entro il termine di quindici giorni antecedenti l'udienza (istanza del 21/12/2023 per udienza del 11/01/2024) come previsto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. n.137/2020 conv. nella legge n.176/2020; tuttavia la deduzione della nullità processuale relativa alla mancata trattazione orale è stata sollevata per la prima volta solo in cassazione, mentre tale nullità doveva essere dedotta nel primo atto utile in grado di farlo (memoria o conclusioni), con conseguente inammissibilità per tardività. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la motivazione del Tribunale non era manifestamente assente o illogica: il giudice d'appello aveva esaminato le censure e giustificato il rigetto dell'appello, e il sindacato di legittimità è limitato nelle cause d'appello contro sentenze del Giudice di Pace ai soli motivi consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c., ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, e dell'art. 39-bis d.lgs. n.274/2000. Esito finale: ricorso inammissibile; ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3000,00 alla Cassa delle ammende; nulla sulle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di diffamazione: la ricorrente era stata condannata per questa fattispecie.

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. n.137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n.176

    Stabilisce il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza per la presentazione della richiesta di trattazione orale; la Corte ha interpretato che il computo va riferito alla data dell'udienza e non alla data di notifica del decreto di citazione.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 2-bis e comma 1 (lett. a, b, c)

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace: solo i motivi indicati nel comma 1, lettere a), b) e c) sono proponibili.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Conferma i limiti del sindacato di legittimità sulle sentenze di appello in materia di competenza del Giudice di Pace; insieme all'art. 606 delimita l'ampiezza del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La richiesta di trattazione orale prevista dall'art. 23-bis comma 4 va calcolata rispetto alla data dell'udienza e non alla data di notifica; verificare sempre la tempestività con riferimento all'udienza.
  • Le nullità o vizi processuali di natura 'generale a regime intermedio' inerenti l'intervento dell'imputato devono essere dedotte nel primo atto utile (es. memoria o conclusioni); se non dedotte tempestivamente, la doglianza può risultare inammissibile in cassazione per tardività.
  • Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace il sindacato di legittimità è fortemente limitato: il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi elencati dall'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c.; doglianze di merito sulla motivazione del Tribunale sono spesso inammissibili se non rientrano in tali fattispecie.
  • Se si deduce una scriminante (es. legittimo esercizio del diritto di critica), occorre sviluppare tale questione già in appello e mostrare in cassazione, nei limiti consentiti, una violazione di legge o un vizio formale rilevante; la mera richiesta di maggior approfondimento non basta.
  • La parte civile che non svolge attività effettiva nel procedimento di cassazione (es. non presenta memorie utili) difficilmente otterrà condanna per spese di parte civile; la mancata attività può portare al regime 'nulla sulle spese di parte civile'.
  • Il ricorso per cassazione manifestamente infondato o proposto in violazione delle regole procedurali può comportare condanne alle spese e sanzioni amministrative a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

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