Cassazione Civile, Sentenza n. 4237/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto negabile alla società il beneficio della riduzione della base imponibile IRAP previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 perché l'impresa opererebbe nel settore dei trasporti in regime di concessione e con predeterminazione tariffaria. Brescia Trasporti contestava che la CTR non avesse esaminato integralmente il contratto di servizio e non avesse verificato se nella determinazione della tariffa fosse stato tenuto conto del costo fiscale dell'IRAP e della sua variabilità, elementi decisivi ai fini dell'applicabilità dell'esclusione prevista dall'art. 11.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR abbia correttamente accertato in fatto la natura concessoria del rapporto e la predeterminazione tariffaria, ma non abbia verificato se le parti, nella determinazione della tariffa, abbiano effettivamente tenuto conto del costo fiscale dell'IRAP e della sua variabilità, profilo necessario per escludere la riduzione ai sensi dell'art. 11. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, affinché valuti specificamente se la tariffa tenga conto del costo IRAP e delle sue variazioni. Il secondo motivo è stato assorbito. La cassazione è stata disposta anche con riferimento alle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La riduzione della base imponibile IRAP è esclusa per le imprese che operano nei settori regolamentati in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo; pertanto, oltre all'accertamento della concessione e della predeterminazione tariffaria, è necessario verificare se la tariffa incorpora il costo IRAP e si adegua alle sue variazioni.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Vizio di diritto per violazione e falsa applicazione della norma (art. 11 d.lgs. 446/1997) contestato dal ricorrente per avere la CTR omesso una verifica essenziale richiesta dall'art. 11.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Deduzione di omesso esame di un fatto decisivo e controverso (il contenuto integrale del contratto di servizio e la modalità di determinazione della tariffa); motivo poi assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 378 cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la memoria integrativa del ricorrente; atto utilizzato in sede di cassazione per precisare i rilievi sulla mancata valutazione contrattuale.
artt. 1362 e ss. cod. civ.
Criteri di interpretazione del contratto: la Corte ha osservato che la valutazione interpretativa svolta dalla CTR sui fatti e sul contratto è di regola non sindacabile in cassazione se non con specifiche violazioni dei canoni interpretativi; tuttavia resta obbligatoria la verifica, ai fini del diritto tributario, se la tariffa tenga conto del costo IRAP.
Sentenza Cass. n. 41282/2021 (giurisprudenza richiamata)
Principio consolidato secondo cui l'esclusione della riduzione IRAP opera solo se sussistono insieme: settore regolamentato, concessione traslativa e tariffa predeterminata che incorpora il costo IRAP e ne è sensibile; fornisce la chiave interpretativa applicata dalla Corte.
Massime di principio
- L'esclusione della riduzione IRAP prevista dall'art. 11 opera solo quando coesistono: settore regolamentato, rapporto concessorio e tariffa predeterminata che effettivamente incorpora il costo fiscale dell'IRAP e si adegua alle sue variazioni.
- Non basta l'etichetta contrattuale di 'concessione' o la mera predeterminazione di tariffe: il giudice deve accertare concretamente se la determinazione della tariffa considera il costo IRAP e la sua variabilità.
- Le valutazioni di fatto e l'interpretazione del contratto effettuate dal giudice di merito sono di difficile sindacato in Cassazione, salvo che emerga una violazione dei criteri normativi di interpretazione o la mancata valutazione di un fatto decisivo.
- In contenziosi simili il ricorrente deve documentare e contestare in modo specifico il profilo della determinazione tariffaria (se e come incorpora l'IRAP e se esistono meccanismi di adeguamento), altrimenti il giudice di merito potrebbe reputare sufficiente la natura concessoria e la predeterminazione tariffaria.
- Il rimedio processuale possibile in caso di carenza di accertamento su aspetti decisivi è la cassazione per violazione di legge o omesso esame di fatto e il rinvio al giudice di merito per una valutazione integrale e motivata.
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