Sentenza n. 16118/2026 - Roma, Sezione 2T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte che ha approvato gli elenchi dei fornitori di dispositivi medici soggetti al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, fornitrice di dispositivi medici agli enti del SSN, ha impugnato la determinazione piemontese di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e gli atti presupposti, contestando la disciplina che pone a carico dei fornitori quote del superamento pari al 40% per il 2015, al 45% per il 2016 e al 50% per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ripartite in proporzione all’incidenza del fatturato di ciascuna azienda sulla spesa regionale. Ha dedotto vizi propri e derivati dei provvedimenti regionali e ministeriali e ha chiesto l’annullamento degli atti, sollevando in via pregiudiziale questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8 e 9, d.l. 78/2015 e dell’art. 18 d.l. 115/2022, per asserito contrasto con gli artt. 3, 9, 32, 41 e 97 Cost., nonché, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di aver aderito al meccanismo di pagamento agevolato introdotto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, e di aver versato alle amministrazioni richiedenti il 25% degli importi di ripiano.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure contro gli atti regionali e ministeriali né le richieste di rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia. Ha respinto la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere: agli atti non risultava che le amministrazioni locali avessero attestato l’effettivo versamento della quota ridotta secondo il meccanismo normativo. Ha invece dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la stessa ricorrente aveva dichiarato di aver aderito al meccanismo agevolato e di non avere più interesse a una decisione di merito; tale sopravvenienza incideva sull’interesse alla decisione, ma non consentiva di accertare la soddisfazione della pretesa richiesta per la cessazione della materia del contendere. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ritiene che - avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell’importo ridotto ai sensi del richiamato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, come convertito - il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente, non risultando agli atti di causa che le amministrazioni locali abbiano accertato ai sensi del citato art. 7, l’avvenuto effettivo versamento da parte di Lommar degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.
La dichiarazione della ricorrente di aver aderito al pagamento agevolato e di non avere più interesse alla decisione può determinare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; la cessazione della materia del contendere non è invece dichiarabile in assenza della prova dell’effettivo versamento della quota ridotta, attestato dalle amministrazioni competenti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell’esistenza di eventuali profili di improcedibilità del gravame in relazione al non aver le amministrazioni locali attestato l’avvenuto effettivo versamento da parte di Lommar della quota ridotta.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità connessa alla mancata attestazione del pagamento, prima di decidere sulla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Il Collegio ritiene che - avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell’importo ridotto ai sensi del richiamato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, come convertito - il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente, non risultando agli atti di causa che le amministrazioni locali abbiano accertato ai sensi del citato art. 7, l’avvenuto effettivo versamento da parte di Lommar degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.
L’adesione al meccanismo agevolato e il pagamento dichiarato dalla società hanno inciso sul suo interesse alla decisione; per dichiarare cessata la materia del contendere occorreva però che risultasse accertato l’effettivo versamento della quota ridotta.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara di aver aderito a un meccanismo sopravvenuto e di non avere più interesse alla decisione di merito, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse non equivale alla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede che risulti accertata l’effettiva soddisfazione della pretesa, e non è sufficiente la dichiarazione del ricorrente di aver effettuato il pagamento quando l’accertamento richiesto dalla disciplina applicabile non risulta agli atti.
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