Sentenza n. 2023/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i tre motivi di impugnazione né decidere le eccezioni di rito e le difese di merito delle amministrazioni. La sopravvenuta carenza di interesse è stata rappresentata dalla stessa ricorrente all’udienza pubblica. Spese compensate in considerazione delle peculiarità del caso.
Atto impugnato: Decreti commissariali n. 132 del 17 ottobre 2022 e n. 136 del 18 ottobre 2022, relativi alla definizione dei livelli massimi di finanziamento per il triennio 2022-2024 delle prestazioni territoriali private accreditate, nonché la mancata contrattualizzazione di nuovi accreditamenti riconosciuti alla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria accreditata ha chiesto l’annullamento dei decreti che fissavano i livelli massimi di finanziamento destinati alle prestazioni territoriali private accreditate. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione sui criteri di determinazione del tetto complessivo, di riparto delle risorse tra le ASP e di assegnazione dei budget alle singole strutture; ha inoltre contestato la genericità dei dati richiamati, il contrasto dei tetti con il fabbisogno della rete assistenziale e con i LEA e l’insufficienza dello stanziamento complessivo di € 200.785.000,00 rispetto alle prestazioni programmate con gli accreditamenti in corso. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 13 della l.r. n. 24/2008 e dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che il riparto avrebbe dovuto essere concordato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, anziché disposto autoritativamente. Con il terzo motivo ha censurato la decisione dell’ASP di Cosenza di non contrattualizzare le prestazioni relative ai nuovi accreditamenti riconosciuti con il DCA n. 131/2022, ritenendo che tale decisione vanificasse gli effetti dell’accreditamento e l’aspettativa a ottenere almeno un riconoscimento di oneri a carico del servizio sanitario regionale. L’ASP di Cosenza ha eccepito l’improcedibilità per la sottoscrizione di contratti contenenti una clausola di salvaguardia con rinuncia alle impugnazioni sui tetti di spesa; le amministrazioni costituite hanno inoltre dedotto il difetto di legittimazione passiva delle ASP e l’assenza di un obbligo di acquistare tutte le prestazioni accreditate. All’udienza del 9 ottobre 2026 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
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