Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40741/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 02/11/2023, con unico motivo: violazione dell'art. 479 cod. pen. e, nel merito, censura dell'accertamento in fatto in ordine al delitto di falso ideologico (capo B). Il ricorrente ha dedotto: (a) insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che al momento in cui redasse il verbale ex art. 349, comma 4, cod. proc. pen. il soggetto (Baia Samb) si era rifiutato di farsi identificare e pertanto il verbale sarebbe stato legittimo; (b) insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo), in quanto Martelli avrebbe agito nella convinzione di adempiere a un proprio dovere istituzionale e non con la volontà di attestare un fatto falso, anche tenuto conto che il Samb sarebbe stato identificato solo all'arrivo della pattuglia intervenuta su richiesta del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione della Corte di merito secondo cui, dalle deposizioni dei colleghi intervenuti e dalle ammissioni rese dallo stesso Martelli, al momento in cui fu disposto il trasferimento del Samb al Comando questi aveva già esibito i propri documenti; pertanto l'attestazione nel verbale che si era proceduto al fermo per identificazione era difforme dal vero (immutatio veri). La Corte ha ritenuto sussistente il dolo generico necessario per il reato di falso ideologico e ha considerato inammissibile in questa sede una rivalutazione del fatto (error iuris proposto dal ricorrente). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (il ricorso è stato rigettato e le statuizioni di merito, con le modifiche già operate in sede d'appello rispetto al primo grado, sono state confermate nella parte rilevante).

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente come norma violata; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse erronea né in contrasto con la norma e ha respinto la censura, considerando che la doglianza verteva sulla valutazione di fatto e non su un errore di diritto riconoscibile in sede di legittimità.

  • art. 349, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferita dalla difesa quale norma che legittimava la redazione del verbale per identificazione; la Corte ha ritenuto comunque che l'attestazione risultasse difforme dalla realtà dei fatti (poiché l'interessato aveva già esibito documenti) e quindi il richiamo alla norma non escludeva la configurabilità del falso ideologico.

  • art. 651 cod. pen.

    Richiamato nella ricostruzione difensiva come fatto contestato al Samb (rifiuto di farsi identificare) che avrebbe giustificato l'intervento; la Corte ha però ritenuto, sulla base delle dichiarazioni raccolte e delle ammissioni del ricorrente, che tale situazione non giustificasse l'annotazione falsificata riportata nel verbale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte pubblica a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. con modif. dalla legge 18/12/2020 n.176

    Norma richiamata per la celebrazione del procedimento in camera di consiglio; ha regolato la modalità di trattazione del ricorso davanti alla Corte.

  • art. 173, comma 1 d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della rappresentazione del motivo di ricorso; la Corte ha considerato il motivo nei limiti consentiti dalla norma e ha escluso una rinnovata valutazione degli elementi probatori in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La redazione in un atto ufficiale di una circostanza non corrispondente al vero (immutatio veri) integra il falso ideologico quando sussista il dolo generico: la valutazione del dolo si fonda sulle prove e sulle ammissioni e non può essere elusa con mere affermazioni di convinzione soggettiva.
  • L'errore di diritto o la convinzione dell'ufficiale di adempiere a un proprio dovere non escludono automaticamente il dolo: se dagli elementi processuali risulta che l'attestazione è difforme dalla realtà, la scriminante deve essere provata e non è valutabile in sede di cassazione se si tratta di rinnovata o diversa apprezzamento delle prove.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove operata in sede di merito, salvo che non vi sia contraddittorietà, illogicità o violazione di norme di diritto nella motivazione.
  • Quando esistono dichiarazioni di testimoni e ammissioni dello stesso imputato che confermano l'episodio contestato, la Corte può ritenere sussistente la componente intenzionale del reato.
  • La condanna alle spese processuali segue il rigetto del ricorso e può essere disposta ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto il ricorrente deve valutare il rischio di oneri economici prima di proporre ricorso infondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.