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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17509 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diritto all'esenzione dall'ICI per gli anni 2005 e 2006, prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in relazione ad alcuni immobili destinati alla formazione di giovani sacerdoti e ad attività con finalità di culto. Il Patriarcato sosteneva che una dichiarazione della Congregazione per le Chiese Orientali, attestante la destinazione cultuale degli immobili e l'assenza di finalità lucrative, avesse pieno valore probatorio in quanto proveniente da un organismo dello Stato Vaticano. Contestava inoltre che la CTR avesse attribuito rilievo alle osservazioni del Comune sulla valenza della documentazione solo in appello, ritenendole quindi nuove e inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Patriarcato e confermato la sentenza della CTR del Lazio. Ha ritenuto che la dichiarazione della Congregazione fosse un atto di parte, idoneo a dimostrare la natura religiosa dell'ente, ma non sufficiente a provare concretamente che negli immobili fosse svolta un'attività non commerciale. Per ottenere l'esenzione non basta una dichiarazione astratta o preventiva sulla destinazione cultuale e sull'assenza di lucro: il contribuente deve dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività con modalità non commerciali. La Corte ha inoltre escluso la violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, qualificando le contestazioni del Comune come mere difese sulla valutazione della prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento del doppio del contributo unificato; nulla è stato disposto per le spese, poiché Roma Capitale non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    Prevede l'esenzione dall'ICI per determinati immobili utilizzati da enti non commerciali per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per attività religiose. L'esenzione richiede non solo la natura dell'ente o la destinazione astratta dell'immobile, ma anche lo svolgimento concreto dell'attività con modalità non commerciali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2

    Vieta la proposizione in appello di nuove eccezioni in senso stretto, ma non impedisce alla parte di specificare o sviluppare mere difese già compatibili con il tema della controversia, comprese le contestazioni sulla valenza probatoria dei documenti prodotti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Nel caso concreto la Corte ha escluso l'omissione, poiché la CTR aveva esaminato la documentazione, attribuendole però un valore probatorio limitato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato quando il ricorso è respinto integralmente o dichiarato inammissibile o improcedibile.

  • Cass. n. 20776/2005

    Principio secondo cui la qualificazione astratta dell'attività o la destinazione dichiarata dell'immobile non sono sufficienti per l'esenzione: occorre accertare che l'attività sia svolta concretamente senza modalità commerciali.

  • Cass. n. 12651/2018

    Nel processo tributario la parte resistente può rendere specifica in appello una contestazione inizialmente generica, quando si tratti di una mera difesa e non di una nuova eccezione in senso stretto.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale per gli immobili degli enti religiosi o non commerciali non deriva automaticamente dalla natura dell'ente, dalla categoria catastale o dalla destinazione dichiarata: deve essere provato anche l'uso effettivo dell'immobile per un'attività agevolata svolta con modalità non commerciali.
  • Le attestazioni provenienti dall'ente interessato, anche se rilasciate da un'autorità religiosa o da un organismo riconosciuto, possono dimostrare la natura o la finalità istituzionale dell'ente, ma normalmente non bastano da sole a provare l'effettiva assenza di attività commerciale.
  • L'onere della prova dei presupposti dell'esenzione grava sul contribuente o sull'ente che la invoca. È quindi opportuno conservare documentazione concreta su modalità di utilizzo, gratuità o onerosità dei servizi, destinatari, gestione economica e assenza di concorrenza commerciale.
  • La contestazione della forza probatoria di un documento non costituisce necessariamente una nuova eccezione in appello: può essere una mera difesa valutabile dal giudice, anche se formulata in modo più specifico nel secondo grado.
  • La categoria catastale può costituire un elemento indiziario rilevante, ma non è normalmente decisiva da sola: il giudice deve verificare l'utilizzo effettivo dell'immobile e le concrete modalità dell'attività svolta.
  • In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, oltre agli eventuali altri effetti economici previsti dalla decisione.

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