Sentenza del 05/11/2015 n. 1147 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Scritture contabili formalmente corrette - Non esclusione della legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa - Contabilità complessivamente inattendibile - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, sostenendo che le scritture contabili erano formalmente corrette e che le irregolarità rilevate negli ammortamenti e nella liquidazione delle trasferte dei dipendenti non erano sufficienti a dimostrare l’inattendibilità complessiva della contabilità.
La decisione
La Commissione ha accolto l’appello del contribuente. Ha stabilito che la mera presenza di irregolarità contabili non implica automaticamente l’inattendibilità complessiva della contabilità e non consente, da sola, l’accertamento analitico-induttivo. L’Ufficio deve prima dimostrare l’inattendibilità della contabilità mediante elementi oggettivi o presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; solo successivamente l’onere della prova si trasferisce al contribuente.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa
La norma consente l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di scritture formalmente regolari, ma soltanto quando l’Ufficio dimostri che la contabilità è complessivamente inattendibile, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce automaticamente un accertamento analitico-induttivo, ma l’Amministrazione deve dimostrare l’inattendibilità complessiva della contabilità.
- Irregolarità isolate o di limitata rilevanza, come errori negli ammortamenti o nella liquidazione delle trasferte, non sono necessariamente sufficienti a rendere inattendibile l’intero impianto contabile.
- L’onere della prova grava inizialmente sull’Ufficio: solo dopo una dimostrazione adeguata dell’inattendibilità contabile passa al contribuente.
- Le presunzioni utilizzate dall’Amministrazione devono essere gravi, precise e concordanti; non è sufficiente un semplice sospetto o la rilevazione di singole anomalie.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare sia la gravità delle irregolarità sia la loro capacità di incidere sull’affidabilità complessiva della contabilità.
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