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Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- del 18/11/2025 del Questore della Provincia di Bolzano, notificato in data 25/11/2025, con il quale si vieta “al Sig. -OMISSIS- di accedere per un periodo di anni 1 con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive di calcio, agonistiche, anche di natura amichevole e del settore giovanile di ogni categoria che siano disciplinate e organizzate secondo le procedure statuite dalla federazione sportiva e che prevedano la presenza di un direttore di gara di federazione, agli incontri di calcio disputati dalla nazionale italiana di calcio e della medesima compagine “ under 21 “ da tutte le squadre di calcio che militano nei campionati nazionali di serie “A”, “B”, “Lega Pro, serie C” “serie D”, “Eccellenza”, “Promozione”, “Prima Categoria”, “Seconda Categoria”, “Terza Categoria”, nonché di tutti gli incontri di calcio relativi alla “Coppa Italia”, “Champions League”, “Europa League” e “Conference League” con l’estensione anche all’estero del divieto … nonché di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipino o assistano alla predette manifestazioni sportive e più specificatamente i piazzali adibiti alle partenze, all’arrivo e alla sosta dei veicoli per gli esodi organizzati dai tifosi, le strutture sportive, i dintorni, e le vie limitrofe in occasione dei suddetti incontri sportivi; - di ogni altro atto e/o provvedimento annesso, connesso, consequenziale e/o presupposto.

Giustizia amministrativa202600001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. AutonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Bolzano che vieta per un anno l’accesso a manifestazioni calcistiche, ai luoghi connessi agli esodi dei tifosi e, con estensione all’estero, agli incontri e alle competizioni indicate nell’atto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che sono stati dedotti, tra gli altri, la contestazione della fattispecie posta a fondamento del DASPO e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’Amministrazione ha resistito. Il giudice ha rilevato che al ricorrente è stata contestata la fattispecie di cui all’art. 6-bis, comma 2, della legge n. 401/1989, richiamata dall’art. 6, comma 1, lett. c), della medesima legge tra le ipotesi di reato suscettibili di fondare il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

La decisione

In sede cautelare, il Tribunale ha rigettato la domanda di sospensione ritenendo insussistente un apprezzabile fumus boni iuris. Ha considerato rilevante, in particolare, il richiamo alla fattispecie dell’art. 6-bis, comma 2, della legge n. 401/1989 quale presupposto normativo astrattamente idoneo a fondare il DASPO. Ha inoltre ritenuto che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non integri, in questo tipo di procedimento, un vizio invalidante, in ragione delle esigenze di immediatezza della tutela dell’ordine pubblico e della certezza del quadro probatorio e fattuale, tale da rendere superflua la partecipazione procedimentale. Escluso il fumus, il periculum in mora è stato ritenuto non rilevante. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di produrre il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., ha fissato l’udienza pubblica di merito e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 6-bis, comma 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401

    La fattispecie è espressamente richiamata come ipotesi di reato suscettibile di fondare il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 13 dicembre 1989, n. 401

    Individua, secondo l’ordinanza, le ipotesi di reato che possono essere poste a fondamento del DASPO, includendovi la fattispecie di cui all’art. 6-bis, comma 2.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    È posto a fondamento dell’invito rivolto all’Amministrazione a produrre il provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il richiamo a una fattispecie di reato espressamente contemplata dalla legge tra quelle suscettibili di fondare il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive esclude, in assenza di ulteriori elementi contrari, la ravvisabilità di un apprezzabile fumus boni iuris contro il DASPO.
  • Nel procedimento per l’adozione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, l’omessa comunicazione di avvio non determina di per sé l’invalidità del provvedimento quando rilevino esigenze di immediatezza connesse alla tutela dell’ordine pubblico e un quadro probatorio e fattuale ritenuto certo, tale da rendere ultronea la partecipazione dell’interessato.
  • Quando il fumus boni iuris è ritenuto insussistente, il giudice cautelare può considerare non rilevante l’esame del periculum in mora ai fini del rigetto della domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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