Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21847/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per concorso in due importazioni di cocaina (29/05/2003 a Firenze e 26/06/2003 a Rapolano Terme) deducendo, in particolare: 1) nullità del decreto di latitanza ai sensi dell'art.296 c.p.p. per incompletezza/insufficienza delle ricerche della polizia giudiziaria e per mancato accertamento della volontaria sottrazione alla misura cautelare; 2) violazione dell'art.179 c.p.p. per notifica al difensore d'ufficio come se l'imputato fosse latitante (e quindi mancata regolare citazione dell'imputato); 3) errore nel calcolo della pena alla luce di successiva giurisprudenza/legge (art.73 d.P.R. 309/90 e pronunce del giudice delle leggi); 4) manifesta illogicità per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli assorbenti: ha dichiarato la nullità del decreto di latitanza (per carenza nella completezza/esaustività delle ricerche nei luoghi previsti dalla legge, nonché per errata applicazione delle regole di notifica quando era nota la dimora all'estero) e, conseguentemente, la nullità della vocatio in iudicium (notificazioni eseguite al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.165 c.p.p.). Per tali ragioni la sentenza impugnata, la sentenza di primo grado e il decreto che disponeva il giudizio sono stati annullati senza rinvio; gli atti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art.296 cod. proc. pen.

    Il decreto di dichiarazione di latitanza deve fondarsi su verbale di vane ricerche e su un giudizio di completezza/esaustività delle ricerche; in mancanza, il decreto è nullo.

  • art.165 cod. proc. pen.

    Consente la notifica degli atti al difensore nominato d'ufficio quando l'imputato è dichiarato latitante; qui la notifica al difensore d'ufficio è stata dichiarata invalida a causa dell'illegittima dichiarazione di latitanza.

  • art.169 cod. proc. pen.

    Se risulta notizia precisa della residenza/dimora all'estero, devono essere esperite procedure particolari (raccomandata AR con invito a eleggere domicilio in Italia) prima di ricorrere alla notifica al difensore; l'omissione può rendere invalida la dichiarazione di latitanza.

  • art.179 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla correttezza della citazione a giudizio e all'effetto nullificante dell'erronea dichiarazione di latitanza sulla validità della vocatio in iudicium.

  • art.73 d.P.R. 309/90

    Richiamato dal ricorrente con riferimento ai limiti edittali della pena; questione non risultata risolutiva poiché il ricorso è stato accolto per vizi procedurali.

  • art.1 L.241/2006

    Richiamata nella parte relativa al condono parziale della pena pecuniaria (contestuale alla rideterminazione della pena in sentenza di merito).

  • Sezioni Unite, Avram (Sez. U, n.18822/2014) e giurisprudenza afferente (Hasanbelliu, Dervishi, Jihnawi, Deninski)

    Giurisprudenza di legittimità che distingue lo status di 'latitante' da quello di 'irreperibile', precisando i diversi presupposti e modalità di ricerca: il verbale di vane ricerche è presupposto per la latitanza ma il giudice deve valutare l'adeguatezza delle indagini; quando la dimora all'estero è nota si applicano regole speciali (art.169). Le Sezioni Unite hanno chiarito che non sempre sono necessarie ricerche all'estero per la latitanza, ma occorre comunque un controllo giurisdizionale sulla completezza delle ricerche nel caso concreto.

Massime di principio

  • La dichiarazione di latitanza si fonda sul verbale di vane ricerche ma non è automatica: il giudice deve verificare l'adeguatezza e l'esaustività delle ricerche svolte dalla polizia giudiziaria; una valutazione sommaria può determinare la nullità del decreto.
  • Se risulta conoscenza della dimora o residenza all'estero dell'indagato, devono essere esperite le notifiche previste dall'art.169 c.p.p. (raccomandata AR con invito a eleggere domicilio) prima di ricorrere alla notifica al difensore d'ufficio; l'omissione di tali attività può rendere invalida la procedura di citazione.
  • La qualifica 'latitante' richiede l'elemento della volontaria sottrazione alla misura cautelare; tale volontà può essere desunta anche per presunzioni adeguatamente fondate sulle abitudini di vita e sulle prove disponibili, ma non può essere affermata senza basi fattuali.
  • Una errata dichiarazione di latitanza invalida la notifica della vocatio in iudicium (notificata al difensore d'ufficio) e travolge gli atti successivi: la strada corretta è la regressione del procedimento (al giudice dell'udienza preliminare o al pubblico ministero) per rinnovare la regolarità degli atti.
  • Nei casi in cui la difesa prospetti vizi di notifica o di dichiarazione di latitanza, tali questioni possono assorbire altre doglianze (es. merito penale o calcolo pena) e determinare l'annullamento senza rinvio per vizi procedurali sostanziali.
  • Quando si opera con indagati all'estero, la polizia giudiziaria deve documentare in modo concreto le ricerche effettuate (luoghi, modalità, esiti) perché il giudice possa valutare la completezza: verbali generici/recettizi sono a rischio di invalidazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.