Ordinanza n. 2107/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento del Comune di Bacoli del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Del provvedimento del Comune di Bacoli del 02.07.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali maritime -Integrazione”, con la quale l’ente comunale ha evidenziato che <<… facendo seguito alla nota di protocollo 21199 del 30.06.2026, si precisa che l’invito e diffida suddetto è relativa alle concessioni n. 125/2008 e 126/2008 …>> (cfr. all. 13); 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 5. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, integrato con riferimento alle concessioni demaniali n. 125/2008 e 126/2008
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la diffida comunale del 30 giugno 2026, con cui le era stato intimato di liberare entro 60 giorni le aree demaniali occupate e di rimuovere arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, nonché la successiva integrazione del 2 luglio 2026 relativa alle concessioni n. 125/2008 e 126/2008. Sono state inoltre impugnate, ove occorrendo e nei limiti della lesività, le deliberazioni della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025 e n. 74 del 7 maggio 2026, quest’ultima concernente l’adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il Collegio ha rilevato che le questioni dedotte presentano complessità e tecnicità tali da richiedere un esame nella fase di merito. Ai fini cautelari, la società ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’obbligo di rilascio e ripristino entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, senza definire l’eccezione preliminare di inammissibilità né il merito delle censure, ritenendo che la complessità e tecnicità delle questioni imponessero una valutazione propria della fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nel grave e irreparabile pregiudizio connesso al rilascio dell’area e al ripristino dello stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026, durante la stagione balneare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, considerato che la diffida riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l’efficacia del provvedimento impugnato fino al 30 settembre 2026, termine finale della misura cautelare. Ha rimesso al Presidente della sezione la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; la misura è stata concessa in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile e mediante bilanciamento degli interessi contrapposti, con efficacia temporalmente limitata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni giuridiche sono complesse e tecniche e richiedono un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione delle questioni preliminari e di merito alla fase definitoria, adottando comunque una misura provvisoria ove sussista un pregiudizio grave e irreparabile.
- L’obbligo di liberare un’area demaniale e ripristinare lo stato dei luoghi entro un termine collocato nel pieno della stagione balneare può integrare il periculum in mora, qualora renda attuale e grave il pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la sospensione dell’efficacia di una diffida relativa ad arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione può essere disposta ad tempus, fino a una data determinata e ravvicinata, in attesa della definizione del merito.
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