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Sentenza

Sentenza del 29/10/2018 n. 7453 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ricorso - Notifica - Posta elettronica certificata - Disciplina anteriore al processo tributario telematico - Inammissibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto la notificazione via PEC totalmente priva di effetti giuridici e, di conseguenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. La decisione si fonda sulla disciplina applicabile ratione temporis e sul principio espresso dalla Cassazione, secondo cui, prima dell’operatività del processo tributario telematico, la notifica PEC del ricorso non poteva validamente instaurare il giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso introduttivo del giudizio tributario era stato notificato tramite posta elettronica certificata in un periodo anteriore all’introduzione del processo tributario telematico. Secondo la disciplina allora vigente, tale modalità di notificazione non era ancora prevista né equiparata alle forme valide di notifica del ricorso tributario.

Norme richiamate

  • Art. 16 del d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina le comunicazioni e notificazioni nel processo tributario. Nel periodo anteriore al processo tributario telematico, non consentiva di considerare automaticamente valida la notificazione del ricorso effettuata tramite PEC.

  • Art. 3-bis della legge n. 53/1994

    Prevede la notificazione degli atti tramite PEC nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge; la sua applicazione non rendeva però valida, prima dell’introduzione del processo tributario telematico, la notifica PEC del ricorso tributario.

  • Cassazione n. 17941/2016

    Ha affermato che, anteriormente all’introduzione del processo tributario telematico, la notificazione via PEC del ricorso tributario era priva di effetti e comportava l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La validità della notifica di un atto processuale deve essere valutata in base alla normativa vigente al momento della notifica, non a quella successiva.
  • Prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico, la semplice disponibilità della PEC non era sufficiente a rendere valida la notifica del ricorso tributario.
  • Quando una modalità di notificazione non è espressamente prevista dalla disciplina processuale applicabile, il suo utilizzo può comportare l’inesistenza o l’inidoneità della notifica e l’inammissibilità del ricorso.
  • Nei giudizi tributari occorre verificare con particolare attenzione la data dell’atto, la data della notifica e il regime transitorio applicabile al processo telematico.

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