Cassazione Penale, Ordinanza n. 20554/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti sono stati ritenuti generici e meramente assertivi: il ricorrente si è limitato a denunciare un preteso vizio di violazione di legge e un'erronea ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale conteneva invece una puntuale ricostruzione in fatto. La censura, dunque, è stata considerata non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La sentenza impugnata riguardava una condanna per resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che le doglianze di legittimità non si confrontano con la motivazione di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in affermazioni generiche di violazione di legge o in una mera diversa lettura dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione puntuale e specifica.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata critica specifica della motivazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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