Ordinanza ingiunzione o revoca n. 402 del 14/09/2023
Provvedimento del 14 settembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito l'omesso tempestivo riscontro di Intesa Sanpaolo a un'istanza di accesso ex art. 15 GDPR presentata dal genitore nell'esercizio della potestà sul figlio minore. La banca ha fornito i dati solo dopo il reclamo e l'avvio dell'istruttoria, invocando un errore operativo interno. Pur escludendo un ordine di adempimento, poiché la richiesta era stata poi soddisfatta, l'Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 42.000 euro per violazione degli artt. 12, par. 3 e 4, GDPR, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Intesa Sanpaolo S.p.a.: ritardo nel riscontro a un'istanza di accesso ai dati personali del figlio minore del reclamante
Intesa Sanpaolo S.p.a. - ritardo nel riscontro a un'istanza di accesso ai dati personali del figlio minore
Il provvedimento riguarda un reclamo presentato nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.a. per il mancato tempestivo riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali riferiti a un minore, avanzata dal genitore nell'esercizio della potestà genitoriale. L'istruttoria si è concentrata sulla corretta applicazione degli artt. 12 e 15 GDPR e sulle conseguenze del ritardo nella gestione dell'istanza.
Origine del reclamo e svolgimento dell'istruttoria
Il reclamante aveva inviato una richiesta di accesso ai dati personali del figlio minore, lamentando di non aver ricevuto alcun riscontro nei termini di legge. A seguito dell'intervento dell'Autorità, la banca ha trasmesso le informazioni richieste e ha attribuito il ritardo a un errore operativo: la richiesta era stata inoltrata alla filiale di riferimento, ma non era poi stata trasferita alla funzione privacy competente per l'evasione.
Nel corso del procedimento, Intesa Sanpaolo ha rappresentato di aver predisposto un articolato framework interno per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti, con canali dedicati per la ricezione delle istanze e ulteriori misure organizzative finalizzate a evitare smarrimenti o errate prese in carico. Ha inoltre evidenziato di aver successivamente fornito anche la documentazione bancaria richiesta ex art. 119 TUB, senza applicare le spese previste.
Norme applicate e quadro di riferimento
Il Garante ha richiamato l'art. 12 GDPR, che impone al titolare di adottare misure appropriate per agevolare l'esercizio dei diritti e di fornire riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. In caso di mancato accoglimento, il titolare deve informare l'interessato, entro lo stesso termine, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo o ricorso.
È stato richiamato anche l'art. 15 GDPR, relativo al diritto di accesso, nonché le Guidelines 01/2022 dell'EDPB, in particolare il punto secondo cui il GDPR non impone agli interessati alcun formato specifico o canale obbligato per presentare la richiesta di accesso.
Valutazione del Garante
All'esito dell'istruttoria, l'Autorità ha ritenuto accertata la violazione dell'art. 12, par. 3 e 4, GDPR, poiché la banca non aveva riscontrato la richiesta nel termine di legge né aveva inviato una comunicazione formale di diniego o di ritardo con indicazione dei rimedi esperibili. Il fatto che il riscontro sia intervenuto solo dopo il reclamo non ha eliminato l'illecito, ma ha inciso sulla valutazione complessiva della condotta.
Il Garante ha ritenuto non sussistenti i presupposti per un ordine di soddisfacimento dell'istanza, poiché la banca aveva già fornito quanto richiesto durante il procedimento. Ha quindi adottato una declaratoria di illiceità del trattamento, senza ulteriori misure ingiuntive sul merito della richiesta originaria.
Sanzione amministrativa pecuniaria
In applicazione dell'art. 83, par. 5, lett. b), GDPR, il Garante ha irrogato una sanzione di 42.000 euro. Nella determinazione dell'importo sono stati considerati i criteri dell'art. 83, par. 2, GDPR, tra cui:
- la natura rilevante della violazione, incidente sull'esercizio dei diritti degli interessati;
- il grado di responsabilità del titolare, attenuato dal successivo riscontro;
- le misure adottate per limitare gli effetti negativi dell'illecito;
- la collaborazione prestata dall'istituto nel corso del procedimento;
- il numero limitato di interessati coinvolti;
- le misure organizzative introdotte per prevenire future omissioni;
- i precedenti provvedimenti del Garante già adottati nei confronti del titolare.
Dispositivo e adempimenti
Il Garante ha ordinato a Intesa Sanpaolo S.p.a. il pagamento della sanzione pecuniaria di 42.000 euro entro 30 giorni dalla notifica, con le modalità indicate in allegato, avvertendo che in caso di mancato pagamento si procederà agli atti esecutivi previsti dalla legge n. 689/1981. È stata inoltre richiamata la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge.
Infine, l'Autorità ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante, ritenendo che ricorressero i presupposti previsti dalla normativa interna richiamata nel provvedimento stesso.
Punti principali
Origine del procedimento e reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal genitore di un minore, che lamentava il mancato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali del figlio avanzata ai sensi dell'art. 15 GDPR. Dopo l'invito dell'Ufficio, la banca ha trasmesso le informazioni richieste, spiegando che il ritardo era dipeso da un errore operativo nella gestione dell'istanza.
Valutazioni sul mancato riscontro nei termini
Il Garante ha accertato che Intesa Sanpaolo non aveva fornito riscontro entro un mese dalla richiesta, come imposto dall'art. 12, par. 3 GDPR, né aveva informato l'interessato, entro il medesimo termine, delle ragioni dell'inottemperanza e della possibilità di reclamo e ricorso, come previsto dall'art. 12, par. 4 GDPR. L'Autorità ha richiamato anche le Guidelines 01/2022 dell'EDPB sul diritto di accesso, ricordando che il GDPR non impone agli interessati forme o canali specifici per presentare la richiesta.
Esito sul merito e provvedimenti correttivi
L'Autorità ha dichiarato l'illiceità del trattamento per la violazione degli artt. 12, par. 3 e 4 GDPR. Non ha però adottato un ordine ingiuntivo ex art. 58, par. 2, lett. c) e d), perché la banca, ricevuta la comunicazione del Garante, aveva già soddisfatto la richiesta e fornito anche copia della documentazione bancaria successivamente domandata, senza addebito delle spese.
Sanzione e criteri di quantificazione
È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 42.000 euro ai sensi dell'art. 83, par. 5, lett. b), GDPR. Nella quantificazione sono stati considerati: la rilevanza della violazione, il grado di responsabilità attenuato dalla successiva collaborazione, le misure adottate per limitare gli effetti negativi, la collaborazione con l'Autorità, il numero esiguo di interessati coinvolti, le misure organizzative introdotte e i precedenti provvedimenti già adottati nei confronti del titolare. Il Garante ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
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