Cassazione Penale, Sentenza n. 24583/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. (furto di un telefono cellulare nella sagrestia). Con unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 591, 592 e 581 c.p.p.), sostenendo che l'appello conteneva critiche puntuali e specifiche: contestazione del coinvolgimento dell'imputato (i filmati non riprendevano la flagranza), richiesta di riqualificazione del fatto con motivazione in diritto e in fatto, e richiesta motivata di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) c.p., rimasta disattesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato il nuovo testo dell'art. 581 c.p.p. (comma 1-bis) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul requisito di specificità estrinseca dei motivi d'appello, concludendo che la Corte d'appello di Bologna ha errato nel dichiarare l'inammissibilità: l'atto di appello era sufficientemente specifico e mirato a sollecitare il riesame di merito. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
"l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che i motivi d'appello devono contenere una specificità "estrinseca": per ogni richiesta devono essere indicate criticità puntuali e riferite ai capitoli/punti della decisione impugnata; tale onere è proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato come disciplina procedurale sul sindacato di ammissibilità e sul ruolo del giudice d'appello; la Cassazione ha precisato i limiti del sindacato di inammissibilità che può compiere la Corte d'appello (escludendo la valutazione della manifesta infondatezza come causa di inammissibilità).
art. 592 cod. proc. pen.
Citando gli artt. connessi alla disciplina dell'appello, la sentenza si riferisce al complesso di norme che regolano i presupposti formali e sostanziali dell'impugnazione in appello.
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice applicata nel giudizio di merito (furto aggravato con particolare riferimento al luogo e alle modalità): la condanna di primo grado è stata pronunciata sulla base della contestazione di questo articolo.
art. 62, comma 1, n. 4) c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti; il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento di tale attenuante, deduzione che è stata prospettata in appello e valutata nel contesto della questione di ammissibilità.
d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d))
Ha introdotto la modifica all'art. 581 c.p.p. (comma 1-bis) entrata in vigore il 30/12/2022; la Corte ha applicato tale novità normativa nella valutazione della specificità dei motivi d'appello.
art. 111 Cost.
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale per sottolineare il principio della ragionevole durata del processo quale interesse tutelato dalla specificità dei motivi d'appello.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile se i motivi mancano della specificità estrinseca richiesta dall'art. 581 c.p.p.: per ogni richiesta devono essere enunciati rilievi puntuali e riferiti ai capi o punti della decisione impugnata.
- La Corte d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'appello solo per carenza di specificità o per assenza di valida argomentazione, ma non per la sola manifesta infondatezza dei motivi (quest'ultima non è causa di inammissibilità nel rito d'appello).
- La parte appellante deve articolare critiche specifiche e mirate rispetto all'apparato motivazionale del primo giudice (indicare punti della sentenza contestati e fornire argomentazioni strettamente connesse).
- Se la Corte d'appello dichiara inammissibile un appello per ragioni che avrebbero dovuto condurre invece a una valutazione di merito, la Cassazione può annullare e disporre la trasmissione per il giudizio di merito.
- Quanto agli elementi probatori tecnici (es. comparazioni antropometriche), la difesa che intenda contestarli deve sollevare criticità specifiche (metodologia, attendibilità, catena di custodia, possibilità di errore) e non limitarsi a censure generiche.
- Per chiedere la riqualificazione del fatto o il riconoscimento di attenuanti in appello è necessario fornire motivazioni in fatto e in diritto, collegate esplicitamente ai passi della sentenza impugnata che si intendono confutare.
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