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Sentenza

Sentenza n. 4644/2026 - Milano, Sezione 5

per l’ottemperanza - della sentenza n. 136/2026 del Tribunale di Como; - della sentenza n. 617/2026 del Tribunale di Milano; - della sentenza n. 909/2026 del Tribunale di Milano; con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del difensore antistatario per complessivi € 2.121,88.

Giustizia amministrativa202602512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Como e del Tribunale di Milano, passate in giudicato, quanto al pagamento delle spese legali distratte a favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza delle sentenze n. 136/2026 del Tribunale di Como e nn. 617/2026 e 909/2026 del Tribunale di Milano, che avevano condannato il Ministero al pagamento, con distrazione in suo favore, di spese legali complessivamente pari a € 2.121,88. Le sentenze, non impugnate, erano passate in giudicato ed erano state notificate per l'esecuzione rispettivamente il 4 marzo 2026, il 9 febbraio 2026 e il 27 febbraio 2026. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto di ordinare il pagamento delle somme dovute e l'adozione degli atti necessari. In corso di giudizio è stato comunicato l'accredito, il 29 luglio 2026, dei € 1.257,10 dovuti in forza della sentenza del Tribunale di Como; sono rimasti insoluti € 432,75 per la sentenza n. 617/2026 e € 432,02 per la sentenza n. 909/2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sentenza del Tribunale di Como, poiché la relativa somma di € 1.257,10 era stata accreditata il 29 luglio 2026. Ha accolto il ricorso per le due sentenze del Tribunale di Milano: la documentazione e le dichiarazioni del ricorrente attestavano il mancato pagamento, anche parziale, degli importi di € 432,75 e € 432,02, non contestati dall'Amministrazione, costituitasi con memoria di stile senza deduzioni né indicazioni sull'andamento della procedura. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di eseguire i giudicati, pagando le spese dovute entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; nessun compenso è dovuto per tale attività istituzionale. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero per € 800,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, applicando la soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il ricorrente agisce in proprio ai sensi degli articoli 112 e seguenti, cod. proc. amm., per l’ottemperanza alle sentenze indicate in epigrafe, con le quali le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato dal Tribunale di Como e dal Tribunale di Milano al pagamento di spese legali, con distrazione a favore del ricorrente.

    L'azione di ottemperanza è utilizzabile dal creditore delle spese legali distratte in suo favore per ottenere l'esecuzione dei giudicati di condanna al pagamento.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è procedibile, in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    L'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002).

    Il rimborso del contributo unificato è disposto solo se dovuto nel giudizio, oltre ai compensi e agli oneri di legge.

Massime di principio

  • Il creditore delle spese legali distratte in suo favore è legittimato a promuovere l'ottemperanza dei giudicati che condannano l'Amministrazione al pagamento di tali spese.
  • Per l'azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria dell'Amministrazione deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Se, durante il giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione adempie integralmente a uno dei giudicati azionati, limitatamente a tale obbligo può essere dichiarata cessata la materia del contendere; l'inottemperanza rispetto agli altri giudicati permane se i relativi pagamenti non risultano effettuati.
  • Quando il mancato pagamento risulta dalla documentazione e dalle dichiarazioni del creditore e l'Amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e fissare un termine per l'adempimento, nominando un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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