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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09288/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

Nel precedente giudizio di cassazione, definito con ordinanza n. 20453/2025, il ricorso dell'Azienda Sanitaria Locale era stato rigettato e le spese erano state poste a carico della ricorrente in favore della controricorrente. Tuttavia, nel dispositivo dell'ordinanza, la condanna alle spese era stata formulata al singolare come se vi fosse una sola controricorrente, mentre in giudizio avevano resistito sia il Comune di Pescara sia la Provincia di Pescara. Il Comune e la Provincia hanno quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, limitatamente alla parte dispositiva relativa alle spese, affinché la condanna fosse riferita a entrambe le controricorrenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che dalla motivazione dell'ordinanza risultava chiaramente che, essendo stato rigettato il ricorso, le spese dovevano essere poste a carico della ricorrente in favore di entrambe le controricorrenti, non di una sola. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 20453/2025, sostituendo la formula "in favore della controricorrente" con "in favore delle controricorrenti". Nulla è stato disposto sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 288 c.p.c.

    La correzione è stata trattata come rimedio ammissibile per emendare un errore materiale del provvedimento, coerentemente con il contenuto della motivazione e del dispositivo da rettificare.

  • art. 91 c.p.c.

    Il criterio di soccombenza ha giustificato la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di tutte le controparti risultate vittoriose.

  • Cass. S.U. n. 29432/2024

    È stata richiamata per escludere la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di una decisione è correggibile quando risulti evidente dal contenuto complessivo del provvedimento, in particolare dal confronto tra motivazione e dispositivo.
  • Se il giudizio vede più parti vittoriose sul medesimo lato, la condanna alle spese deve essere formulata in modo da comprendere tutte le controparti effettivamente resistenti e soccombenti le une rispetto alle altre.
  • La correzione di un errore materiale non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma ne adegua la formulazione testuale alla reale volontà decisoria già desumibile dagli atti.
  • Nel procedimento di correzione, può non essere liquidata alcuna spesa quando non vi sia base per porle a carico di una delle parti, secondo l'orientamento richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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