Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7962/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, A) quanto al ricorso introduttivo - del bando del “Concorso pubblico per il reclutamento di n. 10 (dieci) unità di personale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore delle persone con disabilità con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, categoria A, posizione economica “F1”, pubblicato in data 18.4.2024; - della graduatoria dei vincitori del concorso relativo al bando impugnato, pubblicata sul portale Inpa il 15.05.2025; - dell’elenco idonei del concorso relativo al bando impugnato; - della prova orale del 19 marzo 2025 - colloquio interdisciplinare - con particolare riguardo dei quesiti n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5; - della formula “Non idoneo/a” abbinata al codice della domanda inoltrata dalla ricorrente, come da affissione cartacea posta presso il Dipartimento per le persone con disabilità - Presidenza Consiglio dei Ministri – all’esito della prova orale il giorno 19.03.2025; - dei quesiti n.1, n.3, n.4 e n. 5, così come somministrati alla candidata e del relativo atto della Commissione Ripam e/o Formez e/o della Commissione Esaminatrice (o di altro organo competente) di approvazione e di inserimento degli stessi quesiti nel novero di quelli oggetto della prova e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti; - dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale redatti dalla Commissione nella parte in cui ledono la ricorrente; - degli atti e dei verbali della prova orale tenuta dalla ricorrente nella parte in cui la ledono; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - delle schede e delle griglie e dei criteri di valutazione di valutazione prova orale parte ricorrente e della busta sorteggiata che ledono parte ricorrente; - della delibera n. 34 del 2024 della Commissione RIPAM del 31 luglio 2024; - delle istruzioni per le prove orali emanate dalla Commissione RIPAM in data 28.2.2025; - del mancato riscontro alle istanze di accesso agli atti formulate; - di tutti gli atti, verbali, griglie, delibere, documenti e note depositati, e non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come vincitrice e/o idonea nel concorso in parola; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, pur se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque depositati in atti, con ampia riserva di proporre motivi aggiunti; per la condanna in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di annullamento per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato dalla ricorrente in data 5 agosto 2025, - del riscontro all’istanza di accesso agli atti riscontrata in data 27 maggio 2025 e, segnatamente: - del Verbale n. 1 del «Concorso pubblico per il reclutamento di n. 10 (dieci) unità di personale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore delle persone con disabilità con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, categoria A, posizione economica “F1”» di Insediamento della Commissione; - del Verbale n. 31 della medesima Commissione di “verifica dei punteggi”; - del Verbale n. 33 della medesima Commissione avente ad oggetto la seconda seduta della prova orale nella quale è stata valutata parte ricorrente; - del Verbale n. 34 della Commissione nel quale si riporta la graduatoria finale di merito dei soli vincitori; - dell’allegato 1 B contenente l’elenco dei candidati vincitori e degli idonei al concorso; - del rigetto, anche tacito, dell’istanza in via di autotutela inoltrata da parte ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e di ogni altro atto riportato anche in allegato al fascicolo e citato nel presente atto e che formalmente si impugnano.

Giustizia amministrativa202507063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, atti della prova orale, giudizio di non idoneità, graduatoria finale ed elenco degli idonei di un concorso pubblico per dieci unità di personale, nonché il mancato o negativo riscontro alle istanze di accesso e di autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura concorsuale, contestando in particolare la prova orale sostenuta il 19 marzo 2025, i quesiti somministrati, i quadri di riferimento, le griglie e i criteri di valutazione, i verbali della commissione, il giudizio di non idoneità, la graduatoria dei vincitori e l’elenco degli idonei. Ha inoltre censurato il mancato riscontro alle istanze di accesso agli atti e, con motivi aggiunti, il riscontro parziale o comunque lesivo fornito dall’amministrazione, nonché il rigetto anche tacito dell’istanza di autotutela. È stata chiesta la condanna in forma specifica all’adozione dei provvedimenti conseguenti all’annullamento e, in subordine, il risarcimento del danno. L’ordinanza non esamina nel merito i singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati controinteressati, considerati gli effetti che l’eventuale accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti potrebbe produrre sulla graduatoria del concorso. Ha quindi autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., prescrivendo la pubblicazione sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità dell’avviso, del testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza, nonché dell’elenco nominativo dei controinteressati. La ricorrente deve sostenere gli oneri della pubblicazione, richiederla entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova degli adempimenti entro i successivi dieci giorni; l’omissione è espressamente collegata all’improcedibilità del ricorso. Il giudice ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 6 ottobre 2026. Non è stata assunta alcuna decisione sulla fondatezza delle censure.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio per pubblici proclami

    Quando gli effetti dell’eventuale accoglimento del ricorso incidono su una pluralità di controinteressati, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, prescrivendo le modalità necessarie a rendere conoscibile il giudizio.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica

    La ricorrente ha richiamato la disposizione quale fondamento della domanda di condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento conseguente all’eventuale annullamento; la questione non è stata esaminata nell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso amministrativo può incidere sulla posizione di una pluralità di candidati inseriti in una graduatoria, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sui siti istituzionali dell’amministrazione del testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e del provvedimento giudiziale, oltre che dell’elenco dei controinteressati e delle informazioni essenziali sul processo.
  • Il giudice può prescrivere che la documentazione pubblicata ai fini dell’integrazione del contraddittorio resti disponibile fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e che l’amministrazione rilasci un’attestazione della pubblicazione, con indicazione della relativa data.
  • La mancata esecuzione, entro i termini perentori stabiliti dal giudice, degli adempimenti prescritti per l’integrazione del contraddittorio può comportare l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.