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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18353/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva rigettato i loro ricorsi avverso i licenziamenti collettivi intimati l'8 giugno 2018 per riduzione di attività (art. 24 l. n. 223/1991). Contestano: 1) la validità e la completezza della comunicazione di avvio procedura (art. 4 l. 223/1991) per informazioni parziali e contraddittorie sull'entità della platea e sul requisito di esperienza; 2) l'omessa applicazione/coerenza dei criteri di scelta (presunta applicazione solo del criterio tecnico-produttivo anziché dei tre criteri in concorso); 3) l'opponibilità ai terzi e ai lavoratori della clausola contrattuale "esperienza biennale su Sisal" (art. 2704 c.c.), lamentandone la mancata prova certa; 4) errori nella valutazione presuntiva e divieto di doppia presunzione (artt. 2727, 2729 c.c.); 5) l'interpretazione del verbale CIGD 13/6/2017 come semplice dichiarazione di intenti invece che come vincolo che avrebbe imposto rotazione/formazione e quindi impedito i licenziamenti; 6) inversione dell'onere della prova sull'infungibilità delle mansioni; 7) motivazione apparente o perplessa sulla diversità delle mansioni rispetto ai lavoratori non licenziati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: la comunicazione di avvio del 27/3/2018 era idonea ai sensi dell'art. 4 l. 223/1991; la limitazione della platea al settore interessato era giustificata da esigenze tecnico-produttive e la scelta dei lavoratori è stata regolare, ancorata alle mansioni concretamente svolte e all'eventuale esperienza settoriale; la clausola "esperienza biennale su Sisal" è stata reputata opponibile sulla base di un ragionamento presuntivo fondato su elementi documentali e sulla comunicazione (non essendo necessaria la certezza della data del documento per provare il negozio con altri mezzi); non vi è stato divieto di doppia presunzione applicabile alla fattispecie concreta; il verbale CIGD è stato interpretato dalla Corte territoriale come una dichiarazione di intenti non vincolante e tale interpretazione non è viziata da motivazione insufficiente; non sussiste inversione illegittima dell'onere della prova e la motivazione dell'appello è ritenuta adeguata. La Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4

    comma 3 (informazioni da fornire alle OO.SS.) e comma 12 (irregolarità procedurale e inefficacia dei licenziamenti)

    La comunicazione di avvio deve fornire in concreto le informazioni richieste per consentire il controllo sindacale; se idonea concretamente, non determina inefficacia dei licenziamenti anche se vi siano contestazioni interpretative

  • Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5

    I criteri legali (es. esigenze tecnico-produttive) possono essere applicati in via prevalente se giustificati da concrete esigenze aziendali e se la limitazione della platea riguarda un'unità o settore con professionalità specifiche infungibili

  • Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24

    licenziamento collettivo per riduzione di attività

    Quadro normativo di riferimento per i licenziamenti collettivi; la Corte ha valutato i profili di legittimità procedurale e sostanziale alla luce di questa disposizione

  • Codice Civile, art. 2704

    certa data della scrittura privata

    La Corte ricorda che la certezza della data riguarda la scrittura prodotta ma non impedisce che il negozio sia provato con altri mezzi; la opponibilità può risultare da elementi di fatto anche in assenza della data certa sul documento

  • Codice Civile, art. 2697

    L'attribuzione dell'onere della prova segue le regole generali: la Corte ha escluso un'erronea inversione dell'onere della prova da parte del giudice di merito, trattandosi di valutazione delle risultanze probatorie

  • Codice Civile, artt. 2727 e 2729

    presunzioni (caratteri di gravità, precisione e concordanza)

    La giurisprudenza ammette prove per presunzioni purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di una catena presuntiva fondata su fatto dotato di certezza di data (la comunicazione datoriale) per ricavare la contestualità di clausole

  • Codice Civile, artt. 1362, 1363, 1366

    criteri di interpretazione del contratto

    Gli strumenti di interpretazione (comune intenzione, buona fede, interpretazione sistematica) richiedono motivazione specifica per contestare l'interpretazione del giudice; la Corte ha ritenuto congrua l'interpretazione del verbale CIGD come dichiarazione di intenti

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    motivi di cassazione (n.3, n.5 ecc.)

    Limiti di ammissibilità e sindacabilità delle censure in cassazione: la Corte ricorda i vincoli nell'impugnazione delle valutazioni di fatto e di motivazione

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter

    effetto della conferma dell'appello per le stesse ragioni (ipotesi di "doppia conforme")

    Se appello e primo grado motivano con le stesse ragioni, il ricorso in cassazione è soggetto a limiti di ammissibilità salvo dimostrazione della diversità delle ragioni

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 176/2020)

    conclusioni scritte del P.M.

    Previsione procedurale che ha consentito al P.M. di depositare conclusioni scritte sull'inammissibilità del ricorso

  • Codice di procedura civile, art. 132 secondo comma n.4 e artt. att. 118

    motivazione della sentenza e regole di deposito

    Richiami sul principio di adeguata motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello non sia apparente o perplessa

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve fornire, in concreto, le informazioni previste dall'art. 4 l. 223/1991: se è idonea a rendere edotte le OO.SS., il controllo sindacale ex ante è rispettato e non si determina automaticamente l'inefficacia dei licenziamenti
  • È legittimo limitare la platea dei licenziabili a un'unità produttiva o a un settore singolo quando le esigenze tecnico-produttive siano oggettive e le professionalità ivi impiegate siano specifiche e infungibili rispetto al resto dell'organico
  • La prova dell'esistenza e del contenuto di clausole contrattuali (anche se la scrittura privata non ha data certa opponibile ai terzi) può essere fornita con altri mezzi e deduzioni logiche basate su documenti e comunicazioni aziendali, se le inferenze rispettano i requisiti di gravità, precisione e concordanza
  • Non è automaticamente illegittima una catena di presunzioni se il primo fatto posto a base è concretamente accertato e dotato di certezza; il divieto assoluto di "doppia presunzione" non è invocabile in termini generali
  • Un accordo sindacale procedurale (es. verbale CIGD) non sempre costituisce un vincolo assoluto che impedisce licenziamenti: la sua efficacia vincolante va valutata secondo contenuto, tempi e capacità di incidere sulle decisioni aziendali
  • Le questioni di attribuzione dell'onere della prova e la valutazione delle prove sono rimesse al giudice di merito; in cassazione è sindacabile principalmente il vizio di motivazione o la violazione di norme di diritto ben individuate
  • Chi impugna (in particolare in cassazione) deve articolare chiaramente come la valutazione di fatto del giudice sia errata, indicando i criteri ermeneutici o i parametri di legge violati, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile

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