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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18316/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato i loro reclami contro la pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande di annullamento dei licenziamenti collettivi (comunicati l'8 giugno 2018) promossi dalla datrice 4U. Le censure principali erano: (i) insufficienza e contraddittorietà della comunicazione di avvio procedura (art. 4 legge 223/1991) rispetto alla descrizione dell'attività e del requisito di esperienza per l'esclusione dalla platea; (ii) illegittimità dell'applicazione esclusiva del criterio delle esigenze tecnico-produttive (art. 5 legge 223/1991) e mancata comparazione/violazione dei criteri di scelta; (iii) contestazione della opponibilità ai lavoratori della clausola contrattuale 'esperienza biennale su Sisal' (allegato A) per mancanza di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; (iv) vizio nell'uso di deduzioni presuntive e doppia presunzione (artt. 2727, 2729 c.c.); (v) qualificazione come vincolo obbligatorio dell'accordo CIGD 13 giugno 2017 (rotazione, formazione, riqualificazione) che, a loro avviso, avrebbe dovuto impedire i licenziamenti o far prevalere misure alternative; (vi) errata ripartizione dell'onere della prova in tema di infungibilità (art. 2697 c.c.); (vii) motivazione apparente sulla diversità delle mansioni e sull'incomparabilità con i dipendenti salvati dal licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in gran parte per inammissibilità o infondatezza dei motivi. Ha confermato che: la comunicazione del 27 marzo 2018 era idonea ai fini dell'art. 4, terzo comma, legge 223/1991; la limitazione della platea dei licenziabili a un unico settore era giustificata da esigenze tecnico-produttive adeguatamente illustrate; la clausola 'esperienza biennale su Sisal' è stata ritenuta opponibile sulla base di un accertamento indiziario fondato sulla comunicazione di avvio e sui richiami agli allegati B e C, senza violazione del divieto di doppia presunzione; l'accordo CIGD del 13 giugno 2017 è stato interpretato dalla Corte territoriale come dichiarazione di intenzioni e non come vincolo incondizionato idoneo a bloccare la procedura di licenziamento collettivo; le censure in ordine all'onere della prova e alla valutazione della comparabilità delle mansioni sono state ritenute, nella sostanza, contestazioni della valutazione di merito insindacabili in cassazione nei limiti di legge. Il ricorso è dunque rigettato; i lavoratori sono condannati alle spese del giudizio in favore della controricorrente e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • legge 22 maggio 1991 n. 223 (art. 4, art. 5, art. 24)

    L'art. 4 impone che la comunicazione di avvio della procedura fornisca informazioni sufficienti per consentire il controllo sindacale; la sua adeguatezza è valutata in concreto. L'art. 5 consente l'applicazione dei criteri di scelta (esigenze tecnico-produttive, anzianità, carichi di famiglia) e la Corte valorizza la valutazione delle mansioni concretamente svolte piuttosto che la mera inquadramento formale.

  • codice civile (art. 2704)

    L'art. 2704 riguarda la data certa della scrittura: la decisione ricorda che la data certa attiene al documento prodotto ma non impedisce la prova del negozio con altri mezzi; dunque la opponibilità ai terzi può essere accertata anche con prove diverse dalla scrittura datata.

  • codice civile (art. 2697)

    Principio sull'onere della prova: la Corte precisa che la censura è rilevante in cassazione solo se il giudice ha effettivamente attribuito l'onere a una parte diversa da quella che ne è titolare secondo le regole generali; la valutazione delle prove è rimessa al giudice del merito.

  • codice civile (artt. 2727 e 2729)

    Regole sulla prova per presunzioni: per fondare una presunzione probatoria occorre che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che nel caso esaminato il ragionamento presuntivo della Corte d'appello rispettasse tali requisiti alla stregua delle risultanze probatorie.

  • codice civile (artt. 1362, 1363, 1366)

    Canoni interpretativi dei negozi (intenzione comune, buona fede, sistema): la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice territoriale che ha interpretato il verbale CIGD come dichiarazione di intenti non vincolante nel contesto della procedura di licenziamento collettivo.

  • codice di procedura civile (art. 348ter, art. 360)

    Disciplina della 'doppia conforme' e i limiti del sindacato di legittimità: quando appello conferma il primo grado per le stesse ragioni, la cassazione è limitata; i motivi che contestano valutazioni di fatto sono spesso inammissibili, salvo specifiche condizioni.

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 (art. 23, comma 8-bis)

    Ha previsto l'ammissione di conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione nelle materie indicate; nel caso il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

  • Costituzione (art. 2, art. 4, art. 35)

    Richiamate come principi generali relativi ai diritti fondamentali e alla tutela del lavoro; la Corte non ha ritenuto che i principi costituzionali fossero stati violati dalla valutazione delle misure aziendali e della procedura.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve contenere le informazioni previste dall'art. 4, terzo comma, legge 223/1991 e la sua adeguatezza è valutata in concreto: informazioni insufficienti possono rendere inefficaci i licenziamenti per vizio procedurale.
  • La valutazione della corretta applicazione dei criteri di scelta (art. 5 legge 223/1991) è principalmente un accertamento di fatto del giudice di merito: in Cassazione è difficile ottenere la riforma se la motivazione di merito è congrua e ben argomentata.
  • Le clausole contenute in scritture private datate non opponibili per mancata data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. possono però essere comunque provate con altri mezzi; la data certa riguarda il documento, non impedisce la prova del contenuto negoziale con elementi indiziari.
  • Le presunzioni probatorie devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti (artt. 2727 e 2729 c.c.); un ragionamento presuntivo ben motivato dal giudice di merito resiste al controllo di legittimità.
  • Gli accordi di cassa integrazione (CIGD) possono avere natura di dichiarazioni di intenti e non necessariamente costituiscono vincoli assorbenti rispetto alla procedura di licenziamento collettivo, salvo che non risultino impegni chiari, specifici e vincolanti.
  • La ripartizione dell'onere della prova segue le regole generali: la censura in cassazione è rilevante solo se il giudice ha effettivamente e illegittimamente attribuito l'onere a una parte non tenuta a provarlo; le contestazioni che mirano solo a rinnovare la valutazione probatoria del merito sono inammissibili.
  • In ipotesi di limitazione della platea dei licenziabili a un settore specifico, è legittimo basare la scelta su esigenze tecnico-produttive purché le professionalità degli addetti siano effettivamente ritenute infungibili rispetto ad altri settori; la comparazione deve vertere sulle mansioni concretamente svolte e sulle attitudini professionali effettive.
  • Quando il giudicato di merito è 'doppia conforme', l'accesso alla cassazione è molto più limitato: occorre dimostrare differenze di fatto o errori giuridici specifici per superare l'astrattezza di una mera discordanza interpretativa.

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