Cassazione Civile, Sentenza n. 18316/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato i loro reclami contro la pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande di annullamento dei licenziamenti collettivi (comunicati l'8 giugno 2018) promossi dalla datrice 4U. Le censure principali erano: (i) insufficienza e contraddittorietà della comunicazione di avvio procedura (art. 4 legge 223/1991) rispetto alla descrizione dell'attività e del requisito di esperienza per l'esclusione dalla platea; (ii) illegittimità dell'applicazione esclusiva del criterio delle esigenze tecnico-produttive (art. 5 legge 223/1991) e mancata comparazione/violazione dei criteri di scelta; (iii) contestazione della opponibilità ai lavoratori della clausola contrattuale 'esperienza biennale su Sisal' (allegato A) per mancanza di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; (iv) vizio nell'uso di deduzioni presuntive e doppia presunzione (artt. 2727, 2729 c.c.); (v) qualificazione come vincolo obbligatorio dell'accordo CIGD 13 giugno 2017 (rotazione, formazione, riqualificazione) che, a loro avviso, avrebbe dovuto impedire i licenziamenti o far prevalere misure alternative; (vi) errata ripartizione dell'onere della prova in tema di infungibilità (art. 2697 c.c.); (vii) motivazione apparente sulla diversità delle mansioni e sull'incomparabilità con i dipendenti salvati dal licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in gran parte per inammissibilità o infondatezza dei motivi. Ha confermato che: la comunicazione del 27 marzo 2018 era idonea ai fini dell'art. 4, terzo comma, legge 223/1991; la limitazione della platea dei licenziabili a un unico settore era giustificata da esigenze tecnico-produttive adeguatamente illustrate; la clausola 'esperienza biennale su Sisal' è stata ritenuta opponibile sulla base di un accertamento indiziario fondato sulla comunicazione di avvio e sui richiami agli allegati B e C, senza violazione del divieto di doppia presunzione; l'accordo CIGD del 13 giugno 2017 è stato interpretato dalla Corte territoriale come dichiarazione di intenzioni e non come vincolo incondizionato idoneo a bloccare la procedura di licenziamento collettivo; le censure in ordine all'onere della prova e alla valutazione della comparabilità delle mansioni sono state ritenute, nella sostanza, contestazioni della valutazione di merito insindacabili in cassazione nei limiti di legge. Il ricorso è dunque rigettato; i lavoratori sono condannati alle spese del giudizio in favore della controricorrente e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
legge 22 maggio 1991 n. 223 (art. 4, art. 5, art. 24)
L'art. 4 impone che la comunicazione di avvio della procedura fornisca informazioni sufficienti per consentire il controllo sindacale; la sua adeguatezza è valutata in concreto. L'art. 5 consente l'applicazione dei criteri di scelta (esigenze tecnico-produttive, anzianità, carichi di famiglia) e la Corte valorizza la valutazione delle mansioni concretamente svolte piuttosto che la mera inquadramento formale.
codice civile (art. 2704)
L'art. 2704 riguarda la data certa della scrittura: la decisione ricorda che la data certa attiene al documento prodotto ma non impedisce la prova del negozio con altri mezzi; dunque la opponibilità ai terzi può essere accertata anche con prove diverse dalla scrittura datata.
codice civile (art. 2697)
Principio sull'onere della prova: la Corte precisa che la censura è rilevante in cassazione solo se il giudice ha effettivamente attribuito l'onere a una parte diversa da quella che ne è titolare secondo le regole generali; la valutazione delle prove è rimessa al giudice del merito.
codice civile (artt. 2727 e 2729)
Regole sulla prova per presunzioni: per fondare una presunzione probatoria occorre che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che nel caso esaminato il ragionamento presuntivo della Corte d'appello rispettasse tali requisiti alla stregua delle risultanze probatorie.
codice civile (artt. 1362, 1363, 1366)
Canoni interpretativi dei negozi (intenzione comune, buona fede, sistema): la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice territoriale che ha interpretato il verbale CIGD come dichiarazione di intenti non vincolante nel contesto della procedura di licenziamento collettivo.
codice di procedura civile (art. 348ter, art. 360)
Disciplina della 'doppia conforme' e i limiti del sindacato di legittimità: quando appello conferma il primo grado per le stesse ragioni, la cassazione è limitata; i motivi che contestano valutazioni di fatto sono spesso inammissibili, salvo specifiche condizioni.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 (art. 23, comma 8-bis)
Ha previsto l'ammissione di conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione nelle materie indicate; nel caso il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Costituzione (art. 2, art. 4, art. 35)
Richiamate come principi generali relativi ai diritti fondamentali e alla tutela del lavoro; la Corte non ha ritenuto che i principi costituzionali fossero stati violati dalla valutazione delle misure aziendali e della procedura.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve contenere le informazioni previste dall'art. 4, terzo comma, legge 223/1991 e la sua adeguatezza è valutata in concreto: informazioni insufficienti possono rendere inefficaci i licenziamenti per vizio procedurale.
- La valutazione della corretta applicazione dei criteri di scelta (art. 5 legge 223/1991) è principalmente un accertamento di fatto del giudice di merito: in Cassazione è difficile ottenere la riforma se la motivazione di merito è congrua e ben argomentata.
- Le clausole contenute in scritture private datate non opponibili per mancata data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. possono però essere comunque provate con altri mezzi; la data certa riguarda il documento, non impedisce la prova del contenuto negoziale con elementi indiziari.
- Le presunzioni probatorie devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti (artt. 2727 e 2729 c.c.); un ragionamento presuntivo ben motivato dal giudice di merito resiste al controllo di legittimità.
- Gli accordi di cassa integrazione (CIGD) possono avere natura di dichiarazioni di intenti e non necessariamente costituiscono vincoli assorbenti rispetto alla procedura di licenziamento collettivo, salvo che non risultino impegni chiari, specifici e vincolanti.
- La ripartizione dell'onere della prova segue le regole generali: la censura in cassazione è rilevante solo se il giudice ha effettivamente e illegittimamente attribuito l'onere a una parte non tenuta a provarlo; le contestazioni che mirano solo a rinnovare la valutazione probatoria del merito sono inammissibili.
- In ipotesi di limitazione della platea dei licenziabili a un settore specifico, è legittimo basare la scelta su esigenze tecnico-produttive purché le professionalità degli addetti siano effettivamente ritenute infungibili rispetto ad altri settori; la comparazione deve vertere sulle mansioni concretamente svolte e sulle attitudini professionali effettive.
- Quando il giudicato di merito è 'doppia conforme', l'accesso alla cassazione è molto più limitato: occorre dimostrare differenze di fatto o errori giuridici specifici per superare l'astrattezza di una mera discordanza interpretativa.
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