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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24491/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva respinto l'opposizione ex art.145 T.U.B. promossa da Lombardi avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia per carenze di governance, omissioni nella pianificazione della liquidità e nella gestione del rischio di credito, nonché per insufficienza delle verifiche della funzione di compliance. Il ricorrente ha dedotto vizi processuali e costituzionali (eccesso di delega, illegittimità della disciplina transitoria introdotta dal D.Lgs. 72/2015, disparità di trattamento e violazione dei diritti convenzionali) e la mancata motivazione circa la responsabilità ascritta al consigliere non esecutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure costituzionali sull'art.145 T.U.B. e sull'art.2, comma 5 del D.Lgs.72/2015, rilevando che il Governo aveva delega a intervenire anche su profili processuali della procedura sanzionatoria. Ha inoltre confermato la natura amministrativa (non penale) delle sanzioni previste dall'art.144 T.U.B., escludendo l'applicabilità generale del principio della lex mitior. Sul piano sostanziale i giudici hanno condiviso la valutazione di merito secondo cui Lombardi, pur in veste di consigliere non esecutivo, non aveva adottato misure idonee a porre rimedio alle criticità emerse, omettendo la predisposizione degli strumenti di pianificazione della liquidità e di contenimento del rischio di credito; tale omissione integra colpa rilevante ai fini della sanzione. Le doglianze processuali sono state considerate prive di specificazione del pregiudizio concreto subito. Rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in €200,00 per esborsi e €7.300,00 per compensi) e al versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) - art. 145

    Regola il giudizio di opposizione alle sanzioni; la Corte ha ritenuto legittima la disciplina anche dopo le modifiche e applicata ratione temporis dalla Corte d'appello, e ha escluso l'illegittimità per eccesso di delega.

  • D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) - art. 144

    Prevede le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia per carenze organizzative; la Corte ha confermato che tali sanzioni hanno natura amministrativa e non sostanzialmente penale.

  • D.Lgs. n. 72/2015 - art. 2 comma 5 e altre disposizioni transitorie

    Contiene la disciplina transitoria delle modifiche sanzionatorie e processuali; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a disparità di trattamento e all'applicazione retroattiva della normativa più favorevole, essendo l'illecito in esame di natura amministrativa.

  • Codice Civile - art. 2381 comma 6

    Attribuisce ai consiglieri obblighi di diligenza e conoscenza dell'attività sociale; la Corte ha ritenuto che anche i consiglieri non esecutivi debbano mantenersi adeguatamente informati e vigilare, potendo concorrere alla responsabilità.

  • Codice Civile - art. 2392 comma 2

    Stabilisce responsabilità degli amministratori per omissioni; la Corte ha applicato il principio della responsabilità solidale per i consiglieri che non intervengono per impedire violazioni o attenuarne le conseguenze.

  • Legge n. 154/2014 (deleghe al Governo)

    Fonte della delega che ha autorizzato il Governo ad intervenire sulla procedura sanzionatoria; la Corte ha ritenuto legittimo l'intervento regolamentare anche su aspetti processuali dell'opposizione.

  • Costituzione - art. 76

    Riferita nella censura per eccesso di delega; la Corte ha escluso violazione, ritenendo rispettati i limiti della delega.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 6

    Richiamata nelle censure relative al giusto processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie del contraddittorio e del diritto alla prova sono rispettate nel giudizio di opposizione avente natura di cognizione piena.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - art. 48

    Richiamata dal ricorrente in tema di garanzie processuali; la Corte ha ritenuto non sussistente una violazione, avendo qualificato la sanzione come amministrativa e il procedimento come istruttorio pieno.

  • Regolamento (CE) n. 2988/98 (menzionato dal ricorrente)

    Regola sanzioni su irregolarità che ledono il bilancio comunitario; la Corte ha ritenuto il riferimento irrilevante rispetto alle sanzioni bancarie nazionali oggetto del giudizio.

  • Legge n. 689/1981 - art. 3

    Norma generale sulle sanzioni amministrative; il ricorrente sosteneva incompatibilità con garanzie processuali, ma la Corte ha ritenuto la presunzione di colpa compatibile ove l'Amministrazione provi l'elemento oggettivo e non emergano cause di non imputabilità.

  • D.P.R. 115/2002 - art. 13 comma 1-quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato; la Corte ha disposto il pagamento di un importo aggiuntivo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.144 TUB sono, in linea di principio, di natura amministrativa e non sostanzialmente penale: quindi il principio della lex mitior non si applica automaticamente salvo che la sanzione non presenti chiari tratti penalizzanti analoghi a quelli valutati dalla giurisprudenza europea.
  • Le censure procedurali relative all'applicazione di norme transitorie o modifiche del rito (art.145 TUB e D.Lgs.72/2015) richiedono la specificazione del pregiudizio concreto subito; l'assenza di indicazione del nesso tra vizio e danno concreto rende le doglianze inammissibili.
  • Anche i consiglieri non esecutivi di banche hanno un obbligo di adeguata informazione e di vigilanza: l'omessa adozione di misure idonee a fronte di segnali di rischio può integrare colpa rilevante e responsabilità ai sensi degli artt.2381 e 2392 c.c.
  • L'onere probatorio circa i fatti costitutivi della sanzione grava sull'Amministrazione; tuttavia, nelle fattispecie omissive legate alla governance, è sufficiente provare l'elemento oggettivo e la riconducibilità dell'omissione, salvo prova di impossibilità o di imprevedibilità.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è automatica: il giudice nazionale valuta la rilevanza e l'eventuale 'acte clair' prima di sollevare la questione; non è possibile invocare il rinvio semplicemente per ottenere un diverso esito interpretativo.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in sede di cassazione possono essere considerate manifestamente infondate quando la giurisprudenza consolidata (nazionale o costituzionale) abbia già fornito indirizzi sul punto.

Testo integrale

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