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Ordinanza

Ordinanza n. 1955/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di allontanamento per motivi di ordine pubblico prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Prefetto della Provincia di Torino e notificato in pari data; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202601368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di allontanamento per motivi di ordine pubblico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di allontanamento adottato dal Prefetto della Provincia di Torino per motivi di ordine pubblico, chiedendone l'annullamento. Il TAR non ha esaminato i motivi di merito, rilevando d'ufficio la propria incompetenza territoriale funzionale inderogabile.

La decisione

Il TAR Piemonte ha negato la propria competenza a giudicare e ha disposto la riassunzione del ricorso dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, nei termini di legge, poiché l'art. 135, comma 1, lett. l), c.p.a. devolve a tale giudice le controversie contro i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico. L'indicazione del TAR Piemonte contenuta nell'avviso allegato al decreto non modifica la competenza stabilita dalla legge. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 135, comma 1, lett. l), c.p.a.

    Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: (…) l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

    La competenza inderogabile sulle controversie contro i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico spetta al TAR Lazio, sede di Roma; l'avviso erroneamente indicato nel provvedimento impugnato non può derogare alla previsione legislativa.

Massime di principio

  • Le controversie contro i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari adottati per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico rientrano nella competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. l), c.p.a.; un'indicazione difforme contenuta nell'avviso di impugnazione dell'atto non può modificare tale competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaEspulsione e allontanamento
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiRiparto di giurisdizione

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