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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25654/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso il decreto del 13/05/2024 con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il reclamo proposto da Alessio Attanasio ai sensi dell'art. 35‑bis ord. pen. relativo a una somma ritenuta sottratta, ritenendo che la somma fosse già stata restituita. Il difensore lamentava violazione di legge (art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.) e violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio, deducendo l'illegittimità del provvedimento emesso de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2 e 667 cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione e rilevando che il reclamo poteva riferirsi all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara e includeva richiesta di pronuncia sull'illegittimità dell'atto a fini risarcitori (integrazione del 16/06/2023). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto, seguendo costante giurisprudenza, che il reclamo ex art. 35‑bis ord. pen. rientri nel genere dell'impugnazione e che, quando è investito il Tribunale di sorveglianza (organo collegiale), la dichiarazione di inammissibilità non possa essere pronunciata de plano dal Presidente con decreto ai sensi dell'art. 666, comma 2, ma debba essere decidenda dal collegio con ordinanza previa instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che il decreto impugnato è viziato e va annullato. La Corte ha annullato il decreto del 13/05/2024 e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità, nei casi previsti, che il Presidente dichiari de plano l'inammissibilità; la Corte rileva che tale possibilità è limitata e non si applica quando è investito il Tribunale di sorveglianza circa reclami riconducibili al genere dell'impugnazione, perché in tali casi la decisione spetta al collegio con ordinanza e previo contraddittorio.

  • art. 591, cod. proc. pen.

    Richiamato quale norme-tipo che individuano le ragioni tassative di impugnazione; la Corte osserva che, se ricorre una delle ragioni tassative di cui all'art. 591, la competenza a decidere spetta al giudice dell'impugnazione (organo collegiale) e non al Presidente in camera di consiglio de plano.

  • art. 35‑bis ord. pen.

    Il reclamo disciplinato da questa norma è riconducibile al genere dell'impugnazione e pertanto soggetto al regime procedurale dell'impugnazione (necessità del collegio e del contraddittorio ove competente il Tribunale di sorveglianza).

  • art. 24 Cost.

    Riferito dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio; la decisione della Corte valorizza il principio del contraddittorio quale presidio procedurale che non può essere eliso con provvedimenti emessi de plano quando la norma prevede il giudizio collegiale.

  • art. 667, cod. proc. pen.

    Ricordato tra le norme processuali richiamate dal ricorrente; la Corte tiene conto dell'insieme delle norme che regolano le impugnazioni e le modalità decisorie, rilevando l'obbligo di rispettare le garanzie procedurali previste.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Citato dal difensore quale vizio dedotto in Cassazione (violazione di legge). La Corte ha accolto il ricorso non sul merito della questione sostanziale sulla somma, ma per vizio procedurale di competenza e mancato contraddittorio.

  • art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.

    Richiamato nel provvedimento impugnato come riferimento alla tipologia di reclamo; la Corte, tuttavia, ha prevalso sull'irregolarità procedurale relativa alla competenza decisionale e al modo di decidere (de plano vs collegiale).

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 35‑bis ord. pen. è da considerarsi impugnazione: se il Tribunale di sorveglianza è competente, la decisione di inammissibilità deve essere adottata dal collegio con ordinanza, dopo contraddittorio, e non de plano dal Presidente.
  • Un provvedimento di inammissibilità adottato de plano dal Presidente quando invece la materia richiede il giudizio collegiale è viziato e può essere annullato per violazione del rito e del diritto al contraddittorio.
  • Anche se la decisione di merito (es. restituzione della somma) è sussunta a fatti obiettivi, tale circostanza non sempre cure automaticamente i vizi procedurali: la nullità procedurale può rendere necessario un nuovo esame collegiale.
  • In situazioni analoghe è utile contestare tempestivamente la competenza e la mancata instaurazione del contraddittorio, richiedendo specificamente la declaratoria di nullità del provvedimento de plano e il rinvio per nuovo giudizio dinanzi al collegio.
  • Se si contesta l'inammissibilità per difetto di interesse, va comunque valutato e documentato l'interesse concreto del ricorrente (es. richiesta risarcitoria, domanda di pronuncia sull'illegittimità dell'atto) per evitare che la controversia venga definita sul presupposto della mancata utilità.

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