Sentenza del 14/12/2017 n. 5262 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cessione fabbricati - Maggior valore - Determinazione valore registro - Applicabilità Irpef - Insussistenza - Illegittimità avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la maggiore Irpef richiesta dall'Amministrazione finanziaria per una presunta plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato. L'accertamento della plusvalenza era fondato esclusivamente sul maggior valore dell'immobile determinato ai fini dell'imposta di registro, senza ulteriori elementi idonei a dimostrare che il corrispettivo effettivamente percepito fosse superiore a quello dichiarato ai fini delle imposte dirette.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. Il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro non è sufficiente, da solo, a determinare automaticamente una maggiore plusvalenza imponibile ai fini Irpef. Occorre una prova autonoma e specifica del maggior corrispettivo o del maggior reddito realizzato dal contribuente. L'avviso fondato soltanto sul valore di registro deve quindi essere annullato, limitatamente alla maggiore Irpef così determinata.
Norme richiamate
Norme sulle plusvalenze immobiliari ai fini Irpef
La plusvalenza imponibile deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente percepito e del costo fiscalmente riconosciuto, non mediante il mero recepimento automatico del valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
Norme sull'imposta di registro e sul valore accertato dell'immobile
Il valore definito ai fini dell'imposta di registro può costituire un elemento indiziario, ma non è sufficiente da solo a provare un maggior corrispettivo rilevante ai fini Irpef.
Massime di principio
- Il maggior valore di un immobile accertato ai fini dell'imposta di registro non determina automaticamente una maggiore plusvalenza imponibile ai fini Irpef.
- Per rettificare il reddito dichiarato, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi ulteriori e autonomi che dimostrino il maggior prezzo effettivamente percepito dal venditore.
- La differenza tra valore normale o valore accertato dell'immobile e prezzo dichiarato può fondare un sospetto o un'indagine, ma non basta, da sola, a sostenere l'accertamento della maggiore Irpef.
- In casi analoghi, il contribuente può contestare l'avviso evidenziando l'assenza di prove concrete del pagamento di un corrispettivo superiore a quello indicato nell'atto di vendita.
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