Ordinanza n. 340/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto definitivo di esproprio n. 03/2026/LL.PP. del 11 marzo 2026, notificato in data 14 aprile 2026, relativo ai lavori “A.R.I.A. Abitazioni sostenibili, Riqualificazioni urbane, Infrastrutture e Aree verdi per Andria Nord”, nella parte in cui, con riferimento alla ditta n. 4 – “Acquaviva Francesco”, determina l’indennità definitiva di esproprio in euro 0,00 e afferma che nulla è dovuto, ai fini della indennità espropriativa; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota prot. 32175 del 25.03.2025 e la precedente nota comunale del 22.7.2024, a cui aveva fatto riscontro il dante causa dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto definitivo di esproprio che determina in euro 0,00 l'indennità di esproprio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto definitivo di esproprio relativo a lavori di riqualificazione urbana e infrastrutturale, nella parte in cui ha determinato in euro 0,00 l'indennità definitiva di esproprio, sostenendo altresì l'illegittimità degli atti presupposti richiamati nel decreto. Hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Nel corso della camera di consiglio le parti hanno rappresentato che erano in corso approfondimenti istruttori presso gli uffici comunali sulla fattispecie concreta e hanno concordemente chiesto il rinvio della trattazione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che la controversia ha natura prettamente economica, che erano in corso approfondimenti da parte degli uffici e che la questione poteva eventualmente essere definita in sede procedimentale. Ha escluso, rebus sic stantibus, la necessità di un mero differimento della trattazione cautelare e ha ritenuto insussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto non sussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile.
d.P.R. 327/2001
La controversia riguarda un decreto definitivo di esproprio e la determinazione dell'indennità espropriativa, ma l'ordinanza cautelare non svolge una specifica interpretazione delle disposizioni sostanziali applicabili.
Massime di principio
- In una controversia relativa alla determinazione dell'indennità di esproprio, la natura esclusivamente economica della pretesa può concorrere a escludere il pericolo di un danno grave e irreparabile necessario per la tutela cautelare, quando non siano allegati o dimostrati pregiudizi ulteriori e immediati.
- Quando sono in corso approfondimenti istruttori presso gli uffici e la controversia appare suscettibile di definizione in sede procedimentale, il giudice può respingere la domanda cautelare se, allo stato degli atti, non sussiste un pericolo di danno grave e irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1583/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →