Cassazione Civile, Sentenza n. 4050/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto a una remunerazione per il periodo di frequenza delle scuole di specializzazione medica (anni 1983-1991) e il risarcimento dei danni per il tardivo recepimento della normativa comunitaria. Le specializzazioni dedotte sono "Chirurgia d'urgenza" (Perfetto e Mancini) e "Patologia della riproduzione umana" (Buonsante e Chiuri). In primo grado la Presidenza del Consiglio è stata condannata al pagamento; la Corte d'appello ha riformato rigettando le domande ritenendo che le specializzazioni non rientrassero negli elenchi delle direttive comunitarie pertinenti e ha esaminato la questione pur essendo stata sollevata per la prima volta in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (i) vizio procedurale per averla Corte d'appello esaminata la questione per la prima volta in grado di appello; (ii) errore di diritto e fatto sull'equipollenza delle loro specializzazioni rispetto a quelle previste dalle direttive comunitarie e sul rilievo del d.m. 30 gennaio 1998.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'inclusione di una specializzazione negli elenchi delle direttive comunitarie (o la sua equipollenza rispetto a specializzazioni riconosciute in altri Stati membri) costituisca un fatto costitutivo del diritto azionato e debba essere verificato dal giudice; tale questione può dunque essere rilevata e contestata anche in appello dall'amministrazione e non è preclusa dal divieto previsto per alcune eccezioni procedurali. Sul punto sostanziale, l'accertamento dell'equipollenza è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione in assenza di adeguate deduzioni sulle risultanze di merito. Il d.m. 30 gennaio 1998 è irrilevante ai fini dell'equipollenza rispetto alle direttive comunitarie, poiché disciplina solo equipollenze interne ai fini della partecipazione a concorsi e nomine dirigenziali. Sono condannati i ricorrenti alle spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti; liquidazione delle spese di cassazione e indicazione dell'obbligo del contributo unificato addizionale secondo la normativa vigente.
Norme richiamate
Direttiva 75/362/CEE (c.d. Direttiva "Riconoscimento")
L'elenco delle specializzazioni contenuto nella direttiva determina i corsi la cui frequenza dà titolo all'indennizzo per il mancato o tardivo recepimento; l'assenza formale di una specializzazione nell'elenco non esclude automaticamente il diritto se è dimostrabile l'equipollenza con specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri, ma tale equipollenza è questione di fatto da accertare dal giudice di merito
Direttiva 75/363/CEE
Analogamente alla 75/362/CEE, le sue previsioni sono richiamate per definire l'ambito delle specializzazioni riconosciute a fini comunitari; l'appartenenza o l'equipollenza devono essere accertate in fatto
d.m. 30 gennaio 1998
«ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l'accesso al secondo livello dirigenziale ... si fa riferimento rispettivamente alle tabelle 'A' e 'B' allegate al presente decreto»
Il decreto regola esclusivamente l'equipollenza interna ai fini delle procedure concorsuali e della valutazione per la dirigenza sanitaria; non crea equipollenza rilevante ai fini dell'art. 7 della Direttiva 362/75/CEE e quindi è irrilevante per il riconoscimento del diritto comunitario alla remunerazione
art. 345 cod. proc. civ.
Il divieto di eccezioni in senso stretto previsto dall'art. 345 c.p.c. non impedisce che una amministrazione, in appello, sollevi una contestazione relativa a elementi costitutivi della domanda; il principio di non contestazione può avere efficacia solo con riguardo a componenti fattuali consolidate nel processo e deve essere provato dalla parte che lo invoca
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondati i motivi prospettati perché la valutazione sulla inclusione/equipollenza è questione di fatto e procedimentale già chiarita nei principi applicati
d.lgs. n. 257 del 1991, art. 1, comma 2
Richiamato come norma nazionale che recepisce principi comunitari: l'assenza di una specializzazione negli elenchi conformi non è ostativa se è dimostrabile l'analogia/equipollenza con specializzazioni di altri Stati membri; tuttavia l'accertamento rimane di fatto e di merito
art. 1224, comma secondo, cod. civ.
Richiamato in relazione alla liquidazione degli interessi e dei maggiori danni richiesti in primo grado quale titolo del preteso risarcimento conseguente al tardivo recepimento della direttiva
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato)
Previsione relativa al contributo unificato processuale; la Corte dà atto dell'obbligo, per i ricorrenti soccombenti, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nella misura prevista
Massime di principio
- L'inclusione di una specializzazione negli elenchi delle direttive comunitarie (o la sua equipollenza a specializzazioni riconosciute in altri Stati membri) costituisce un fatto costitutivo della domanda: il ricorrente deve allegarlo e, se necessario, provarlo; il giudice di merito deve verificarlo.
- La contestazione della mancata inclusione o dell'assenza di equipollenza può essere sollevata dall'amministrazione anche in appello e non è automaticamente preclusa dal divieto previsto per certe eccezioni procedurali: il giudice d'appello può esaminarla.
- Il principio di non contestazione opera principalmente sugli aspetti di fatto consolidati in giudizio; se il ricorrente vuol invocare la preclusione di una contestazione deve dimostrare che il relativo accertamento fattuale si era già formato in primo grado.
- La valutazione dell'equipollenza tra specializzazioni è essenzialmente questione di fatto (contenuti e modalità dei corsi) di competenza del giudice di merito; la Cassazione non riesamina questioni di fatto se non nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dalla giurisprudenza.
- I provvedimenti amministrativi/ministeriali che disciplinano equipollenze interne (es. d.m. 30/01/1998) non sono automaticamente rilevanti rispetto ai criteri di equipollenza richiesti dalle direttive comunitarie e non sostituiscono l'accertamento richiesto dal diritto europeo.
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale documentare con precisione le allegazioni e dove negli atti di merito esse emergono, altrimenti i motivi che investono accertamenti di fatto saranno considerati inammissibili o infondati.
- In caso di soccombenza in Cassazione verso pubbliche amministrazioni statali, valgono regole speciali sulle spese (prenotazione a debito) e l'eventuale obbligo di contributo unificato addizionale.
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