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Ordinanza

Ordinanza n. 2615/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento; della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, pubblicata nell'area riservata Universitaly in data 8 gennaio 2026; della graduatoria afferente al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, pubblicata in data 28 gennaio 2026 nell’area riservata del portale Universitaly/CINECA – sezione “Semestre aperto”; di ogni atto di scorrimento, assegnazione sedi, rettifica, aggiornamento e/o consolidamento della graduatoria e della posizione individuale della ricorrente, ivi inclusi gli atti informatici resi disponibili nell’area riservata e le relative comunicazioni operative; del D.M. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025, pubblicato il 23 dicembre 2025, recante “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di CFU durante il semestre filtro”, con i relativi Allegati (Allegati 1, 2 e 3); del D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito, per quanto occorra e nei limiti della sua rilevanza nel rapporto di presupposizione/connessione con gli atti sopra impugnati; del D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025, recante disciplina del semestre aperto (e relativi allegati/discipline operative), per quanto occorra; del D.M. MUR n. 557 del 4 agosto 2025, recante modifiche sul meccanismo di scoring/penalizzazione delle risposte errate, per quanto occorra; del D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l'a.a. 2025/2026, per quanto occorra. delle Linee guida MUR del 16 ottobre 2025 per lo svolgimento degli esami del semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante, per quanto occorra; della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi verbali delle Commissioni e valutazione delle prove, ove occorra.

Giustizia amministrativa202603925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali e di corso per l'accesso a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, nonché gli atti presupposti relativi al semestre aperto, alla formazione della graduatoria e alla valutazione delle prove

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato la graduatoria nazionale nominativa articolata in nove sezioni, la graduatoria relativa al corso di Medicina e Chirurgia pubblicata nell'area riservata Universitaly/CINECA, nonché gli eventuali atti di scorrimento, assegnazione delle sedi, rettifica, aggiornamento e consolidamento della posizione individuale. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorra, i decreti ministeriali e le istruzioni operative concernenti la disciplina del semestre aperto, i criteri di formazione della graduatoria nazionale, il meccanismo di scoring e penalizzazione delle risposte errate, la determinazione dei posti disponibili e lo svolgimento delle prove di recupero dei CFU, oltre agli atti delle commissioni e alla valutazione delle prove. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a., in conformità alla giurisprudenza cautelare consolidata della Sezione e all'ordinanza del Consiglio di Stato richiamata. Il giudice ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale, autorizzando la notificazione del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, poiché l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria. La pubblicazione deve avvenire sul sito istituzionale del Ministero, contenere il testo integrale degli atti processuali e l'elenco nominativo dei controinteressati, nonché rispettare le ulteriori prescrizioni indicate nell'ordinanza. Gli adempimenti devono essere richiesti ed eseguiti entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con deposito della relativa prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Le stesse modalità sono state autorizzate per eventuali motivi aggiunti, da richiedere entro 10 giorni dal deposito e da documentare entro gli ulteriori 10 giorni. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare sostenute dal Ministero; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni intimate non difese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR li ha ritenuti insussistenti.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di una somma difficoltà di notificare il ricorso nelle forme ordinarie, il ricorso alla notificazione per pubblici proclami, nel rispetto dell'effettività del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., delle modalità di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando, alla luce della giurisprudenza consolidata del giudice adito e dei precedenti conformi del giudice d'appello, non risultano integrati i presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a.
  • Quando i controinteressati sono in numero talmente elevato da rendere sommamente difficile, anche sotto il profilo economico, la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
  • La notificazione per pubblici proclami non può ridursi a una mera pubblicità generica: l'avviso deve individuare specificamente i destinatari, mediante l'indicazione delle loro generalità o l'allegazione dell'elenco nominativo dei controinteressati, così da salvaguardare l'effettività del contraddittorio.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata a termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della prova degli adempimenti, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato rispetto.
  • Le modalità di notificazione per pubblici proclami stabilite per il ricorso possono essere estese preventivamente agli eventuali motivi aggiunti, con specifici termini per la richiesta della pubblicazione e il deposito della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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