L.R. Umbria 21/2007
Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’organizzazione, la dirigenza, i controlli interni e le regole di funzionamento del Consiglio regionale dell’Umbria. Prevede l’Ufficio di presidenza, il Segretario generale, i dirigenti e i controlli interni, rinviando a regolamenti attuativi. Abroga la l.r. 21/2000 e vale per l’esercizio 2007 e successivi per gli oneri finanziari.
Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale dell’Umbria
Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale dell’Umbria
La legge definisce i principi generali dell’organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale dell’Umbria, in coerenza con lo Statuto regionale e con la disciplina statale sul pubblico impiego. La disciplina è costruita per garantire autonomia dell’Assemblea legislativa, separazione tra indirizzo politico e gestione, e supporto tecnico alle funzioni legislative, di indirizzo e controllo.
Finalità e principi organizzativi
L’organizzazione del Consiglio regionale si ispira al modello delle assemblee parlamentari e si fonda su:
- piena autonomia organizzativa, funzionale, patrimoniale e contabile dell’Assemblea legislativa;
- distinzione tra responsabilità e poteri degli organi politici consiliari e quelli della dirigenza;
- flessibilità organizzativa e nella gestione delle risorse umane;
- organizzazione del lavoro per processi.
Il sistema organizzativo deve assicurare servizi di supporto per:
- qualità della produzione normativa;
- controllo sull’attuazione di leggi e regolamenti e valutazione delle politiche regionali;
- informazione e comunicazione istituzionale, anche tramite strumenti informatici e telematici;
- formazione e valorizzazione delle risorse umane;
- controllo di costi, rendimenti e risultati delle strutture e dei servizi.
Disciplina attuativa e regolamenti di organizzazione
L’Ufficio di presidenza, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, definisce gli indirizzi e i criteri generali di carattere organizzativo. Sulla base di tali criteri approva i regolamenti di organizzazione, che disciplinano gestione del personale e articolazione della struttura organizzativa nel rispetto della legge e dei contratti collettivi, con attenzione al sistema delle relazioni sindacali.
Organi politici del Consiglio e relative competenze
Il Presidente del Consiglio regionale:
- rappresenta in giudizio il Consiglio nelle controversie relative ad atti di esercizio dell’autonomia consiliare;
- previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza, promuove le azioni necessarie davanti all’autorità giudiziaria;
- propone la nomina del Segretario generale;
- presenta all’Ufficio di presidenza una relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi della Segreteria generale.
L’Ufficio di presidenza:
- approva i regolamenti di organizzazione;
- delibera la nomina del Segretario generale su proposta del Presidente;
- attribuisce gli obiettivi annuali del Segretario generale, contestualmente al bilancio di direzione;
- adotta i provvedimenti relativi alle risorse materiali e finanziarie.
Su proposta del Segretario generale, l’Ufficio di presidenza:
- delibera la promozione e la resistenza alle liti;
- approva la dotazione organica della struttura consiliare;
- individua le posizioni dirigenziali;
- adotta il piano triennale dei fabbisogni di personale, ricompreso nel Piano integrato di attività e organizzazione;
- adotta il piano occupazionale annuale;
- adotta il piano di formazione del personale triennale e annuale.
L’Ufficio di presidenza verifica periodicamente l’adeguatezza delle strutture e dei servizi rispetto alle funzioni del Consiglio regionale secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti.
Uffici di supporto agli organi di direzione politica
Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di supporto con compiti di segreteria particolare, tenuta delle relazioni interne ed esterne e svolgimento delle attività connesse alle funzioni attribuite che non rientrano nelle competenze della Segreteria generale.
Gli uffici di supporto del Presidente, dei membri dell’Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e dei Comitati permanenti e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti sono disciplinati da una specifica deliberazione approvata dall’Ufficio di presidenza.
Segreteria generale e articolazione della struttura consiliare
Le strutture del Consiglio regionale sono organizzate in una direzione denominata Segreteria generale. La Segreteria generale si articola in:
- processi;
- servizi, anche temporanei;
- posizioni dirigenziali professionali;
- posizioni di livello non dirigenziale.
Segretario generale: ruolo, funzioni e incarico
Il Segretario generale è il responsabile dell’organizzazione dell’attività della struttura consiliare e del conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi fissati dall’Ufficio di presidenza.
In particolare:
- sovrintende funzionalmente alle strutture e alle posizioni dirigenziali, raccordandole tra loro e con gli organi politici;
- elabora proposte da sottoporre all’Ufficio di presidenza;
- propone i programmi attuativi degli obiettivi, stimando le risorse necessarie;
- attribuisce gli obiettivi ai dirigenti consiliari, con le relative risorse;
- valuta i risultati dei dirigenti consiliari;
- individua le posizioni non dirigenziali, sentiti i dirigenti interessati.
Nell’esercizio di tali funzioni si avvale del Comitato di direzione.
L’incarico di Segretario generale è conferito dall’Ufficio di presidenza su proposta del Presidente, è regolato da contratto di diritto privato, è rinnovabile e non può eccedere la durata del mandato dell’Ufficio di presidenza. Per garantire la continuità, l’incarico è prorogato fino alla nomina del successore.
Comitato di direzione
È istituito il Comitato di direzione, composto dal Segretario generale, che lo presiede, e dai dirigenti del ruolo consiliare, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
Il Comitato:
- coadiuva il Segretario generale con osservazioni e proposte;
- svolge anche funzione consultiva per il Presidente e l’Ufficio di presidenza, soprattutto sull’adeguatezza di strutture e servizi;
- può vedere invitati alle sedute i responsabili delle posizioni non dirigenziali.
Dirigenza consiliare e accesso alla qualifica
La dirigenza consiliare è ordinata in un’unica qualifica di dirigente, secondo criteri di omogeneità delle funzioni e graduazione delle responsabilità.
I regolamenti di organizzazione definiscono funzioni, poteri e responsabilità dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi nazionali e decentrati.
L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante:
- concorso per titoli ed esami;
- corso-concorso selettivo di formazione.
Possono essere ammessi:
- dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni con almeno diploma di laurea e cinque anni di servizio in posizioni per cui è richiesto tale titolo;
- dipendenti di aziende private con almeno diploma di laurea e cinque anni complessivi di servizio in posizioni afferenti la carriera dirigenziale.
I regolamenti attuativi disciplinano modalità, termini e titoli di studio, garantendo pari opportunità.
Incarichi dirigenziali
L’incarico dirigenziale è conferito dall’Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale, mediante contratto di diritto privato rinnovabile.
Nel conferimento si tiene conto di:
- natura e caratteristiche della posizione da ricoprire;
- requisiti culturali e professionali;
- attitudini e capacità professionali;
- risultati conseguiti dal dirigente.
Fino al 10% della dotazione organica dei dirigenti, gli incarichi possono essere conferiti anche a dipendenti dell’amministrazione consiliare della categoria immediatamente inferiore, se in possesso di:
- diploma di laurea;
- cinque anni di servizio in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea;
- requisiti di cui al criterio generale sopra indicato.
In tal caso i dipendenti sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico, con mantenimento del posto e riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Posizioni organizzative di livello non dirigenziale
Le posizioni organizzative non dirigenziali hanno responsabilità gestionali, di staff e/o specialistiche in rapporto diretto di collaborazione con la dirigenza. Competenze, poteri e responsabilità sono rimessi ai regolamenti di organizzazione.
Sistema dei controlli interni
Il sistema dei controlli interni comprende:
- controllo strategico, per verificare la congruenza tra risultati e obiettivi strategici della funzione di indirizzo politico;
- controllo di gestione, per verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
- valutazione della dirigenza, anche ai fini del trattamento economico accessorio, secondo i contratti collettivi;
- controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
- controllo successivo di regolarità amministrativa.
Le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato. Il regolamento di organizzazione disciplina il sistema nel rispetto dei principi di legge.
Abrogazione e disciplina transitoria
È abrogata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 21. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi, se compatibili con la nuova legge, fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 2, limitatamente alle materie da essi disciplinate.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti, per l’esercizio finanziario 2007 e successivi, mediante gli stanziamenti dell’unità previsionale di base 01.1.005, denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”.
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