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Legge

L.R. Umbria 17/2007

Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali.

Normativa regionaleL.R. Umbria 17/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 17/2007 disciplina l’indennità mensile dei consiglieri regionali, il relativo contributo previdenziale e il trattamento del consigliere sospeso. Stabilisce la decorrenza dalla proclamazione, con rideterminazione per gli eletti già in carica dal primo mese successivo all’entrata in vigore. Prevede inoltre abrogazioni di precedenti norme e copertura finanziaria a valere sul bilancio 2007.

Indennità dei consiglieri regionali dell’Umbria

Indennità dei consiglieri regionali dell’Umbria

La legge disciplina il trattamento economico dei consiglieri regionali dell’Umbria, definendo criteri di calcolo dell’indennità, decorrenza, effetti della sospensione dalla carica e abrogazioni correlate. La normativa opera esclusivamente per il Consiglio regionale dell’Umbria.

Misura e criteri di determinazione dell’indennità

L’indennità spettante ai membri del Consiglio regionale è finalizzata a garantire il libero svolgimento del mandato e consiste in quote mensili. L’importo mensile è pari a un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparati. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina concretamente l’ammontare delle quote mensili con riferimento alla qualifica e alla classe indicate dalla legge.

Contributo collegato all’indennità

Sul trattamento di cui sopra si applica il contributo previsto dalla normativa regionale previgente in materia di assegni e contributi per i consiglieri regionali. La misura del contributo è pari al 27% e si calcola sull’indennità al netto delle ritenute fiscali, in coerenza con la disciplina fiscale richiamata dal decreto legislativo n. 314 del 1997.

Decorrenza e rideterminazione per i consiglieri in carica

La corresponsione dell’indennità decorre dalla data della proclamazione del consigliere eletto. Per i consiglieri già in carica al momento dell’entrata in vigore della legge, l’indennità è rideterminata secondo i nuovi criteri a partire dal primo mese successivo all’entrata in vigore della legge stessa.

Sospensione dalla carica e assegno sostitutivo

In caso di sospensione dalla carica ai sensi della disciplina statale richiamata, al consigliere spetta, per tutta la durata della sospensione e con effetto dal giorno del provvedimento, un assegno pari all’indennità di carica ridotta del 60%. Se il consigliere viene successivamente prosciolto, gli deve essere corrisposta la differenza tra quanto percepito durante la sospensione e quanto sarebbe spettato senza sospensione.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga integralmente una serie di precedenti leggi regionali in materia di trattamento economico dei consiglieri e abroga anche specifiche disposizioni di leggi regionali successive, compresi alcuni articoli e commi relativi alla disciplina dell’indennità e dei contributi. Il coordinamento normativo è volto a sostituire il precedente assetto con quello introdotto dalla presente legge.

Disposizioni finanziarie

I risparmi derivanti dall’applicazione della legge costituiscono economie di bilancio per l’anno 2007. La copertura degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni è assicurata mediante gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base relativa al funzionamento del Consiglio regionale, la cui entità è determinata annualmente in sede di bilancio.

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