L.R. Umbria 27/2007
Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Umbria la Commissione di garanzia statutaria, ne disciplina composizione, funzioni, incompatibilità, durata, compensi e termini per i pareri su conformità allo Statuto e ammissibilità dei referendum regionali. Modifica inoltre la L.R. 22/1997 sul referendum. Le norme finanziarie valgono dall’esercizio 2007 e successivi.
Commissione di garanzia statutaria dell’Umbria e modifiche sul referendum regionale
Commissione di garanzia statutaria dell’Umbria
La legge istituisce la Commissione di garanzia statutaria della Regione Umbria, quale organo consultivo indipendente e autonomo chiamato a verificare la conformità degli atti regionali allo Statuto e l’ammissibilità delle proposte di referendum regionale. Il provvedimento interviene anche sulla disciplina del referendum contenuta nella L.R. 4 luglio 1997, n. 22.
Funzioni e attribuzioni consultive
La Commissione rende pareri motivati, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei consiglieri regionali, in merito a:
- conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;
- questioni interpretative delle norme statutarie;
- ammissibilità delle proposte di referendum regionali.
La Commissione è inoltre organo consultivo della Regione sulle questioni giuridiche relative all’interpretazione e all’applicazione concreta delle norme statutarie. Le commissioni consiliari possono richiedere pareri con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, tramite il Presidente del Consiglio regionale. Gli organi regionali coinvolti nei procedimenti referendari devono sentire il parere della Commissione.
Composizione, nomina e durata
La Commissione è composta da 7 membri eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Possono essere scelti tra:
- magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- professori universitari di ruolo in materie giuridiche o politologiche;
- avvocati con almeno 15 anni di esercizio;
- esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
I componenti durano in carica 6 anni e non sono rieleggibili. Se un membro cessa anticipatamente, il successore resta in carica per 6 anni. La Commissione elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, un Presidente e un Vicepresidente; il Presidente dura in carica 3 anni e non è rieleggibile.
Incompatibilità, sede e prerogative
L’incarico è incompatibile con qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o funzione pubblica idonea a creare conflitto di interessi con la Regione. I componenti hanno libero accesso agli uffici e agli atti regionali, nei limiti necessari allo svolgimento dell’incarico. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale dell’Umbria; l’Ufficio di Presidenza ne disciplina ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione.
Trattamento economico
Ai componenti spetta, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza di 250 euro, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, secondo il trattamento previsto per il Segretario generale del Consiglio regionale.
Termini e modalità dei pareri
Salvo la disciplina speciale sui referendum, la Commissione esprime il parere entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta; il termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori 10 giorni, con motivazione espressa. I pareri sono trasmessi al richiedente e al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Se la Commissione rileva non conformità di una legge o regolamento regionale allo Statuto, gli organi competenti devono riesaminare l’atto e riapprovarlo, con o senza modifiche.
Disciplina dei referendum regionali
La Commissione esprime il parere sull’ammissibilità delle proposte di referendum secondo le modalità e i termini della legge regionale che disciplina gli istituti referendari. Per le richieste di referendum, l’Ufficio di presidenza del Consiglio trasmette l’istanza alla Commissione dopo la verifica delle firme; il Presidente della Giunta decide con decreto motivato sulla base del parere obbligatorio della Commissione. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e trasmessa ai promotori, che hanno 60 giorni dalla comunicazione per raccogliere eventuali ulteriori firme.
Per i referendum di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali, la richiesta va trasmessa alla Commissione entro il 31 ottobre; il Presidente della Giunta decide con decreto motivato non oltre il 15 novembre e dispone l’indizione del referendum. Le richieste possono essere concentrate entro il 31 dicembre se omogenee o analoghe. Se, prima dello svolgimento, gli atti o le disposizioni oggetto del referendum sono abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta, acquisito il parere della Commissione, dichiara con decreto che le operazioni non hanno più corso.
Modifiche alla L.R. 22/1997 e profili finanziari
La legge modifica vari articoli della disciplina referendaria regionale, inserendo il parere della Commissione nelle fasi di ammissibilità, concentrazione delle richieste e cessazione delle operazioni referendarie. Gli oneri derivanti dal compenso della Commissione gravano sul bilancio regionale per l’esercizio 2007 e successivi, con copertura nell’unità previsionale di base 01.1.005 “Funzionamento del Consiglio regionale”.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 31 lug 2007L.R. Umbria 26/2007
- Legge · 1 ago 2007L.R. Umbria 24/2007
- Legge · 9 lug 2007L.R. Umbria 23/2007
- Legge · 12 giu 2007L.R. Umbria 21/2007
- Legge · 5 giu 2007L.R. Umbria 20/2007
- Legge · 16 mag 2007L.R. Umbria 17/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →