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Legge

L.R. Umbria 27/2007

Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali).

Normativa regionaleL.R. Umbria 27/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Umbria la Commissione di garanzia statutaria, ne disciplina composizione, funzioni, incompatibilità, durata, compensi e termini per i pareri su conformità allo Statuto e ammissibilità dei referendum regionali. Modifica inoltre la L.R. 22/1997 sul referendum. Le norme finanziarie valgono dall’esercizio 2007 e successivi.

Commissione di garanzia statutaria dell’Umbria e modifiche sul referendum regionale

Commissione di garanzia statutaria dell’Umbria

La legge istituisce la Commissione di garanzia statutaria della Regione Umbria, quale organo consultivo indipendente e autonomo chiamato a verificare la conformità degli atti regionali allo Statuto e l’ammissibilità delle proposte di referendum regionale. Il provvedimento interviene anche sulla disciplina del referendum contenuta nella L.R. 4 luglio 1997, n. 22.

Funzioni e attribuzioni consultive

La Commissione rende pareri motivati, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei consiglieri regionali, in merito a:

  • conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;
  • questioni interpretative delle norme statutarie;
  • ammissibilità delle proposte di referendum regionali.

La Commissione è inoltre organo consultivo della Regione sulle questioni giuridiche relative all’interpretazione e all’applicazione concreta delle norme statutarie. Le commissioni consiliari possono richiedere pareri con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, tramite il Presidente del Consiglio regionale. Gli organi regionali coinvolti nei procedimenti referendari devono sentire il parere della Commissione.

Composizione, nomina e durata

La Commissione è composta da 7 membri eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Possono essere scelti tra:

  • magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
  • professori universitari di ruolo in materie giuridiche o politologiche;
  • avvocati con almeno 15 anni di esercizio;
  • esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.

I componenti durano in carica 6 anni e non sono rieleggibili. Se un membro cessa anticipatamente, il successore resta in carica per 6 anni. La Commissione elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, un Presidente e un Vicepresidente; il Presidente dura in carica 3 anni e non è rieleggibile.

Incompatibilità, sede e prerogative

L’incarico è incompatibile con qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o funzione pubblica idonea a creare conflitto di interessi con la Regione. I componenti hanno libero accesso agli uffici e agli atti regionali, nei limiti necessari allo svolgimento dell’incarico. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale dell’Umbria; l’Ufficio di Presidenza ne disciplina ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione.

Trattamento economico

Ai componenti spetta, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza di 250 euro, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, secondo il trattamento previsto per il Segretario generale del Consiglio regionale.

Termini e modalità dei pareri

Salvo la disciplina speciale sui referendum, la Commissione esprime il parere entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta; il termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori 10 giorni, con motivazione espressa. I pareri sono trasmessi al richiedente e al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Se la Commissione rileva non conformità di una legge o regolamento regionale allo Statuto, gli organi competenti devono riesaminare l’atto e riapprovarlo, con o senza modifiche.

Disciplina dei referendum regionali

La Commissione esprime il parere sull’ammissibilità delle proposte di referendum secondo le modalità e i termini della legge regionale che disciplina gli istituti referendari. Per le richieste di referendum, l’Ufficio di presidenza del Consiglio trasmette l’istanza alla Commissione dopo la verifica delle firme; il Presidente della Giunta decide con decreto motivato sulla base del parere obbligatorio della Commissione. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e trasmessa ai promotori, che hanno 60 giorni dalla comunicazione per raccogliere eventuali ulteriori firme.

Per i referendum di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali, la richiesta va trasmessa alla Commissione entro il 31 ottobre; il Presidente della Giunta decide con decreto motivato non oltre il 15 novembre e dispone l’indizione del referendum. Le richieste possono essere concentrate entro il 31 dicembre se omogenee o analoghe. Se, prima dello svolgimento, gli atti o le disposizioni oggetto del referendum sono abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta, acquisito il parere della Commissione, dichiara con decreto che le operazioni non hanno più corso.

Modifiche alla L.R. 22/1997 e profili finanziari

La legge modifica vari articoli della disciplina referendaria regionale, inserendo il parere della Commissione nelle fasi di ammissibilità, concentrazione delle richieste e cessazione delle operazioni referendarie. Gli oneri derivanti dal compenso della Commissione gravano sul bilancio regionale per l’esercizio 2007 e successivi, con copertura nell’unità previsionale di base 01.1.005 “Funzionamento del Consiglio regionale”.

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