Salta al contenuto
Legge

L.R. Umbria 20/2007

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Normativa regionaleL.R. Umbria 20/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 20/2007 aggiorna la L.R. 14/1994 sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio, intervenendo soprattutto sulle deroghe al regime di protezione. Precisa presupposti, contenuti del provvedimento provinciale, controlli e verifica di compatibilità; modifica anche una norma sulle modalità di esercizio del prelievo. È una disciplina ancora storicamente rilevante ma riferita a un assetto normativo venatorio del 2007.

Modifiche alla disciplina venatoria in deroga

Modifiche alla disciplina delle deroghe venatorie in Umbria

La legge regionale Umbria 5 giugno 2007, n. 20 interviene sulla L.R. 17 maggio 1994, n. 14 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio. Le modifiche riguardano soprattutto l’esercizio del prelievo in deroga, i relativi contenuti obbligatori e i controlli tecnico-scientifici.

Provvedimenti provinciali di deroga

Le province possono adottare il provvedimento di deroga solo quando risultino accertati i presupposti e le condizioni stabiliti dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE. L’adozione è subordinata anche al parere favorevole e motivato dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e all’acquisizione, dall’Istituto nazionale della fauna selvatica, del quantitativo nazionale previsto per la lettera e). Il provvedimento ha carattere eccezionale e durata non superiore a un anno.

Contenuti del provvedimento di deroga

La disciplina richiede che il provvedimento specifichi in modo puntuale:

  • le finalità e i presupposti della deroga;
  • i capi prelevabili complessivamente nel periodo di applicazione, con riferimento alle ipotesi consentite dall’art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE;
  • per l’ipotesi di cui alla lettera c), il numero complessivo dei capi prelevabili rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale;
  • i controlli sul numero massimo di capi prelevabili stabilito;
  • la dichiarazione della mancanza di soluzioni alternative.

Verifica tecnico-scientifica dei prelievi in deroga

L’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga. Per tale verifica può avvalersi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale reso da docenti universitari esperti in materia, designati dalla Giunta regionale.

Modifica alla disciplina del prelievo venatorio

La legge interviene anche sull’art. 34-quater della L.R. n. 14/1994, eliminando le parole «al termine della giornata» dal comma 1. Il contenuto risultante non è dettagliato nel testo, ma la modifica incide sulla scansione temporale prevista per l’esercizio del prelievo.

Ambito territoriale ed efficacia

Le disposizioni hanno efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Umbria e si applicano come modifica della normativa regionale già vigente in materia venatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.