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Sentenza

Sentenza n. 1746/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento previa adozione di misure cautelari, dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al d. lgs. 142/2015, presentata dalla ricorrente in data 11 giugno 2026, nonché dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza medesima, con ordine di disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza e nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202601501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, cittadina tunisina entrata in Italia con visto per ingressi multipli, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e ha formalizzato la domanda mediante modello C3. La Questura ha trasmesso alla Prefettura la richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza previsto dal d.lgs. n. 142/2015, anche in ragione di problematiche ginecologiche e di una condizione di vulnerabilità. La Prefettura ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, richiamando l’indisponibilità di posti e ritenendo preclusiva la presentazione della domanda oltre novanta giorni dal primo ingresso in Italia. La ricorrente ha presentato osservazioni e successivamente sollecitato la conclusione del procedimento, senza ottenere inizialmente un provvedimento espresso. Ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di provvedere entro trenta giorni, l’immediato ingresso nel sistema di accoglienza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, tuttavia, la Prefettura ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, motivato con l’indisponibilità di posti e con il richiamo all’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, introdotto dall’art. 15-quinquies d.l. n. 145/2024.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’adozione del provvedimento espresso di rigetto durante il processo ha fatto cessare lo stato di inerzia dell’Amministrazione, che costituisce una condizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento. L’interesse della ricorrente si è quindi trasferito sull’impugnazione del diniego espresso, non proposta nel giudizio. Il TAR non ha esaminato la legittimità sostanziale del rigetto né la questione della vulnerabilità o dell’indisponibilità dei posti. Quanto alle spese, pur rilevando che la soccombenza sull’azione contro il silenzio avrebbe in linea di principio giustificato la condanna dell’Amministrazione, il Collegio ha ritenuto non applicabile l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 alla soccombenza di un’Amministrazione statale; pertanto ha disposto nulla sulle spese. La ricorrente è stata definitivamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso del difensore demandata a separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le condizioni previste e le parti siano state sentite sulla possibile definizione immediata.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che fa venir meno l’interesse alla decisione; nel giudizio sul silenzio, l’adozione del provvedimento espresso fa cessare lo stato di inerzia dell’Amministrazione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto comunicato dalla Prefettura prima dell’adozione del provvedimento finale.

  • d.lgs. n. 142/2015

    Costituisce la disciplina normativa del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, cui si riferiva l’istanza della ricorrente.

  • art. 17 d.lgs. n. 142/2015

    È stato richiamato dalla ricorrente per dedurre la propria condizione di vulnerabilità ai fini dell’accesso alle misure di accoglienza; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    È stato richiamato dall’Amministrazione nel provvedimento sopravvenuto di rigetto; la sentenza non valuta la legittimità di tale applicazione.

  • art. 15-quinquies d.l. n. 145/2024

    È indicato nel provvedimento amministrativo quale disposizione introduttiva dell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015; la sentenza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    Secondo il Collegio, sulla base della giurisprudenza richiamata, non si applica all’ipotesi in cui la parte soccombente sia un’Amministrazione statale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento espresso durante il processo fa cessare lo stato di inerzia, che costituisce una condizione dell’azione, e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’Amministrazione adotta un provvedimento espresso di diniego, l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’impugnazione dell’atto sopravvenuto; in assenza di impugnazione, il giudice non può esaminare nel medesimo giudizio la legittimità sostanziale del diniego.
  • La definizione del giudizio sul silenzio non comporta l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente né l’ordine di adottare un determinato contenuto provvedimentale quando l’Amministrazione abbia già concluso il procedimento con un atto espresso.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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