Sentenza n. 16776/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) dell’esito della prova scritta svolta il 27.07.2026 del Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 3.997 (tremilanovecentonovantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni, nell’Area degli assistenti, di cui n. 2.913 (duemilanovecentotredici) assistenti amministrativi (profilo AMM), nelle parti di interesse; b) dei verbali inerenti la formulazione dei quesiti sottoposti in sede di prova scritta; c) del giudizio di inidoneità espresso; d) della busta estratta, ove occorrente e se necessario; e) della prova scritta stessa, nelle parti di interesse; f) dell’avviso di pubblicazione degli esiti della prova scritta, ove occorrente; g) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi – per quanto occorra – il bando di concorso, ove interpretato/applicato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente, i verbali della Commissione esaminatrice in punto di formulazione dei quesiti; gli atti di valutazione dei titolo sebbene non conosciuti; la graduatoria finale ove occorrente e se pubblicata nelle more del giudizio; se opportuno e nelle parti di interesse, il diario della prova d’esame e delle FAQ; l’eventuale riscontro a mezzo pec sull’istanza in autotutela presentata da parte ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame del punteggio di parte ricorrente e ad essere dichiarata idonea, con conseguente condanna nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad adottare ogni provvedimento opportuno a tutela degli interessi di parte ricorrente e in particolare a riesaminare la posizione di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito della prova scritta del 27 luglio 2026 per il profilo AMM, con punteggio di 20,875 inferiore alla soglia di idoneità di 21 punti, e valutazione dei quesiti nn. 6, 38 e 14
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta e gli atti relativi alla formulazione e valutazione di tre quesiti. Quanto al quesito n. 6, sosteneva che, alla luce del d.P.C.M. 208/2023, nessuna delle opzioni individuasse un’area estranea al Dipartimento indicato e che il quesito fosse quindi privo di una risposta univocamente corretta; aveva scelto “Acquisti e affari generali”, mentre l’Amministrazione aveva indicato “Innovazione e trasformazione digitale nell’Amministrazione e delle istituzioni scolastiche”. Sul quesito logico n. 38, contestava la risposta dell’Amministrazione secondo cui non è possibile dedurre che Nicola e Riccardo siano seduti accanto, chiedendo il riconoscimento di un punto, inclusi i 0,75 punti per la risposta corretta e lo storno della penalità di 0,25. Sul quesito situazionale n. 14, sosteneva che la propria risposta — mantenere il registro e richiamare i colleghi alla compilazione dei campi mancanti — fosse più coerente con la necessità di migliorare uno strumento già esistente, mentre l’Amministrazione aveva attribuito la valutazione più elevata alla proposta di individuare campi essenziali e renderne obbligatoria la compilazione. Contestava inoltre, in via generale, l’assenza di motivazione specifica per la graduazione delle risposte ai quesiti situazionali. L’INPS aveva eccepito l’inammissibilità per mancata notifica a controinteressati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’INPS: non essendo ancora stata formata la graduatoria, non era individuabile alcun controinteressato. Ha preso atto dell’autotutela intervenuta sul quesito n. 6: la Commissione aveva dato mandato al Formez di considerare corretta anche la risposta scelta dalla ricorrente, soddisfacendone la pretesa su quel punto; la candidata era così divenuta idonea, ma conservava interesse a ottenere un punteggio più alto per migliorare la posizione in graduatoria. Ha respinto le contestazioni sul quesito n. 38, ritenendo corretta la soluzione amministrativa: se Monica è tra Riccardo e Nicola, li separa, sicché non si può dedurre che siano seduti accanto; invece, la premessa non esclude che Monica sia vicina a Simona e che Simona sia vicina a Nicola. Ha respinto anche le censure sul quesito situazionale n. 14 e sulla mancanza di motivazione: questi quesiti misurano capacità di giudizio comportamentale e soft skills, ammettono una graduazione delle risposte secondo la loro efficacia e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza; non occorre una motivazione specifica sulla graduazione, poiché essa è correlata all’adeguatezza della condotta nella situazione prospettata. La ricorrente aveva proposto una soluzione alternativa, sollecitando un non consentito sindacato di merito sulla valutazione tecnico-discrezionale. Ricorso accolto parzialmente, limitatamente al quesito n. 6 già corretto in autotutela; respinto per gli altri due quesiti. Spese integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Il TAR può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede di decisione cautelare quando ricorrono i presupposti e sono state espletate le formalità previste dall’art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- La formulazione dei quiz concorsuali e la valutazione delle risposte sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito è assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta è irragionevole, oppure il ricorrente offre almeno un principio di prova dell’arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza della soluzione.
- Nei quesiti logici, la risposta va verificata in relazione a ciò che è effettivamente deducibile dalle premesse: non può considerarsi deducibile una situazione incompatibile con esse, mentre non è esclusa una possibilità che le premesse non contraddicono.
- I quesiti situazionali sono diretti a valutare il giudizio comportamentale e le soft skills del candidato, non la preparazione culturale; l’amministrazione può graduare il punteggio tra più risposte positive in base alla loro maggiore o minore efficacia rispetto alla situazione lavorativa prospettata.
- La valutazione delle risposte ai quesiti situazionali è sindacabile soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza. La mera proposta di una diversa soluzione, senza dimostrare tali vizi, non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale dell’amministrazione.
- Per la graduazione delle opzioni di risposta nei quesiti situazionali non è necessaria una motivazione specifica, quando la scelta della risposta più efficace, neutra o meno efficace è correlata all’adeguatezza della condotta rispetto alla situazione concreta descritta.
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