Cassazione Penale, Ordinanza n. 08962/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso sia la sussistenza di una motivazione apparente nella sentenza di appello, sia l'intervenuta prescrizione del reato alla data della decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, soccombente in appello, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo due censure: con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., sostenendo che la motivazione della decisione di secondo grado fosse solo apparente perché non avrebbe dato conto delle ragioni del mancato accoglimento dei motivi di appello; con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 129 c.p.p. per non avere la Corte territoriale dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il termine prescrizionale fosse già decorso alla data della sentenza di appello. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e manifestamente infondati: quanto al primo, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva invece confutato le doglianze con argomenti logici e giuridici, valorizzando la piena attendibilità della persona offesa e della sua individuazione fotografica; quanto al secondo, ha affermato che, secondo quanto emergeva dagli atti, il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della decisione di appello.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
È stato invocato per dedurre un vizio di violazione di legge/procedura, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata perché la motivazione della sentenza di appello non era apparente.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È stato richiamato per contestare il vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva di reale confronto con i motivi di appello.
art. 129 c.p.p.
È stato invocato per chiedere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha affermato che i termini prescrizionali non erano ancora spirati al momento della sentenza di appello.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre solo quando il giudice si limiti a un'illustrazione meramente ricognitiva del materiale probatorio senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e senza spiegare perché gli argomenti dell'impugnazione siano infondati, irrilevanti o superflui.
- Non è configurabile vizio di motivazione apparente quando la sentenza d'appello contenga una confutazione effettiva delle censure, sorretta da argomenti logici e giuridici, ancorché sintetici.
- La deduzione della prescrizione è infondata se, alla data della sentenza impugnata, il termine prescrizionale non risultava ancora maturato; in tal caso non può essere invocata la declaratoria ex art. 129 c.p.p.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: doglianze meramente assertive, non confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono suscettibili di essere dichiarate inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08861/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08864/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →