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Sentenza

Sentenza n. 6825/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento prefettizio di conferma dell’informativa antimafia interdittiva adottata nei confronti della società, nonché la sentenza del TAR Puglia che ne aveva respinto l’impugnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva confermato, all’esito di un’istanza di aggiornamento, l’informativa antimafia interdittiva originariamente adottata nel 2017. L’appellante ha dedotto, in sintesi: l’erronea esclusione dei presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, sostenendo che il rischio di infiltrazione fosse riconducibile a un’agevolazione soltanto occasionale; l’erroneità della prognosi interdittiva, fondata su elementi risalenti e asseritamente superati dalla recisione dei rapporti familiari, lavorativi e societari con soggetti controindicati e dalle condotte di self-cleaning; la mancata considerazione della funzione graduata e proporzionale del sistema di prevenzione antimafia, con l’interdittiva quale extrema ratio; l’insufficienza, genericità e natura congetturale degli elementi valorizzati dall’Amministrazione, ritenuti privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Il quadro posto a fondamento dell’interdittiva comprendeva, tra l’altro, i rapporti familiari e relazionali dell’amministratrice con esponenti di vertice di organizzazioni mafiose locali, la permanenza di legami e cointeressenze, la collocazione dell’impresa in un contesto territoriale fortemente permeato dalla criminalità organizzata e l’assunzione, anche dopo l’interdittiva del 2017, di commesse pubbliche da parte di più comuni, mediante affidamenti diretti di modesto importo, nonostante il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. La Sezione ha ribadito che l’informativa antimafia è una misura preventiva, fondata sull’anticipazione della soglia di difesa sociale, e non richiede un accertamento penale definitivo dell’infiltrazione o del condizionamento mafioso. È sufficiente un insieme di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, secondo la regola del più probabile che non, renda razionalmente credibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell’attività d’impresa. Tali elementi devono essere valutati in modo complessivo e non atomistico, mentre il sindacato giurisdizionale deve verificare in modo pieno ed effettivo la coerenza, completezza e ragionevolezza della valutazione prefettizia. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto dirimente la prosecuzione dell’assunzione di commesse pubbliche dopo l’interdittiva del 2017, anche presso più comuni e mediante affidamenti diretti, nonostante il divieto previsto dal Codice antimafia. L’esiguità degli importi e la necessità di assicurare all’amministratrice l’unica fonte di reddito sono state ritenute irrilevanti, poiché l’interdittiva determina una incapacità giuridica parziale, relativa e tendenzialmente temporanea, limitata ai rapporti con la pubblica amministrazione, mentre l’impresa può continuare a operare nei rapporti con i privati. Il Collegio ha inoltre valorizzato la prosecuzione di un rapporto contrattuale con un comune anche dopo la comunicazione dell’esecutività dell’interdittiva, nonché la permanenza di collegamenti familiari, residenziali e relazionali con soggetti appartenenti o prossimi a consorterie mafiose. La detenzione dei maggiorenti del clan e la successiva cessione delle quote societarie non sono state ritenute sufficienti a escludere il rischio di infiltrazione. È stata altresì confermata l’inapplicabilità della misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, non essendo emerso un persuasivo percorso di bonifica e risultando il rischio non meramente occasionale. Le censure di difetto di istruttoria e travisamento sono state ritenute smentite dal contenuto dell’informativa; le ulteriori doglianze sono state giudicate generiche e inidonee a determinare un esito diverso. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Fondano il potere prefettizio di adozione e aggiornamento dell’informativa antimafia interdittiva; la misura può essere adottata sulla base di elementi indiziari sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa, senza necessità di un definitivo accertamento penale.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Consente la richiesta di aggiornamento dell’informativa antimafia, ma l’aggiornamento non impone il superamento dell’interdittiva quando il quadro indiziario risulti confermato o aggravato.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    È richiamato per la rilevanza dei rapporti familiari e relazionali quali possibili strumenti indiretti di infiltrazione e inquinamento dell’economia legale.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    Prevede il divieto, per i destinatari dell’interdittiva antimafia, di contrattare con la pubblica amministrazione; la violazione o elusione di tale divieto può costituire elemento sintomatico del perdurante pericolo di condizionamento mafioso.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Disciplina le misure di prevenzione collaborativa, applicabili in presenza di un percorso di bonifica e di un’agevolazione mafiosa occasionale; non trovano applicazione quando gli elementi complessivi evidenziano un rischio stabile e non occasionale.

  • art. 83 d.lgs. 159/2011

    È richiamato insieme all’art. 94 quale base del divieto per l’impresa interdetta di assumere impegni negoziali con la pubblica amministrazione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria dell’appellante; non costituisce norma decisiva della controversia.

Massime di principio

  • L’informativa antimafia interdittiva, in quanto misura preventiva di anticipazione della soglia di difesa sociale, non richiede un accertamento penale definitivo dell’infiltrazione mafiosa o del condizionamento in atto dell’impresa; è sufficiente un quadro di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, secondo la regola del più probabile che non, renda razionalmente credibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata.
  • Gli elementi posti a fondamento dell’informativa antimafia devono essere valutati complessivamente e non in modo atomistico o parcellizzato, considerando la loro reciproca connessione e tutte le circostanze di tempo, luogo e persona; il giudice amministrativo deve verificare in modo pieno la coerenza, completezza e ragionevolezza della prognosi prefettizia.
  • La prosecuzione o l’assunzione di rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni dopo l’adozione e la comunicazione di un’interdittiva antimafia costituisce elemento sintomatico del perdurante rischio di condizionamento, anche quando le commesse siano di importo modesto o l’impresa invochi la necessità di preservare la propria unica fonte di reddito.
  • L’interdittiva antimafia determina una incapacità giuridica parziale, relativa e tendenzialmente temporanea, limitata alla possibilità di intrattenere specifici rapporti giuridici con la pubblica amministrazione; l’impresa destinataria può continuare a operare nei rapporti con soggetti privati.
  • La detenzione dei soggetti controindicati, la cessazione formale di rapporti personali o lavorativi e la cessione di partecipazioni societarie non escludono automaticamente il rischio di infiltrazione mafiosa, quando il quadro complessivo evidenzi la persistente rilevanza di legami familiari, residenziali, relazionali o di contesto e la capacità evocativa del nome del clan.
  • Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 presuppongono un’agevolazione mafiosa occasionale e un credibile percorso di bonifica; non sono applicabili quando gli elementi complessivi dimostrino un rischio di inquinamento stabile e non occasionale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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