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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12458/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva escluso l'obbligo di Palbox di presentare dichiarazioni e versare il contributo ambientale per pallets e contenitori in polietilene. Sostenevano che la definizione normativa di "imballaggio" (art. 218 d.lgs. n.152/2006, attuazione della direttiva 94/62/CE) ha una portata ampia e comprende anche i prodotti presso l'industriale in attesa di vendita e le materie prime, in quanto la direttiva si applica a "tutti gli imballaggi immessi sul mercato" e agli imballaggi "dalle materie prime ai prodotti finiti"; quindi i contenitori usati nel ciclo produttivo che accompagnano merci destinate al mercato rientrano nell'ambito della disciplina sugli imballaggi e soggiacciono al relativo contributo ambientale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di CONAI e COREPLA. Ha affermato che la nozione di "imballaggio" ai fini dell'art. 218 d.lgs. n.152/2006, in attuazione della direttiva 94/62/CE, riguarda prodotti adibiti a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato: la qualificazione dipende quindi dalla destinazione del contenuto (merce destinata al mercato), non dalla mera funzione di contenimento nel ciclo produttivo. La Corte ha precisato che se un bene è semplicemente stoccato senza destinazione al mercato il relativo contenitore può restare estraneo alla disciplina; viceversa, se il prodotto è "in attesa di essere venduto" ha già la qualità di merce e l'imballaggio è rilevante. Ha enunciato il principio di diritto che costituisce imballaggio il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, ha compensato le spese di cassazione e ha disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in base alla normativa vigente.

Norme richiamate

  • Direttiva 94/62/CE (modificata dalla Direttiva 2004/12/CE)

    "la presente direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie..."; definizione di imballaggio: "adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti..."

    La Corte interpreta la direttiva nel senso che la nozione di imballaggio si collega alla destinazione del contenuto alla circolazione di mercato (merce), includendo materie prime e prodotti finiti immessi sul mercato, e non comprende i soli contenitori usati esclusivamente per trasferimenti interni non finalizzati al mercato.

  • D.lgs. n. 152/2006, art. 218

    "si intende per: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore..."

    La definizione nazionale è conforme alla direttiva: rileva l'adibizione del contenitore a proteggere/trasportare beni destinati alla circolazione di mercato; la funzione di contenimento nel ciclo produttivo non è di per sé sufficiente a qualificare l'imballaggio se il contenuto non è destinato al mercato.

  • D.lgs. n. 22/1997 (atto di attuazione precedente della direttiva)

    Rilevante come quadro normativo di attuazione iniziale della direttiva; coerente con la successiva definizione ricompresa nel d.lgs. n.152/2006.

  • Art. 237, comma 8 d.lgs. n.152/2006 (come sostituito dall'art. 3, comma 11, d.lgs. n.116/2020)

    "il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale... La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva"

    Citata in memoria dalle parti ma ritenuta assorbita: la decisione della Corte sulla nozione di imballaggio non viene mutata dalla sopravvenuta disposizione sulla esclusione di cumulo dei contributi, che non incide sul criterio definitorio adottato.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater e legge n. 228/2012, art. 1 comma 17

    Norme richiamate per l'effetto amministrativo/processuale: la Corte ha disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in relazione all'impugnazione dichiarata infondata.

  • Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia C-341/01 e pronunce successive C-313/15 e C-530/15)

    La Corte nazionale richiama la giurisprudenza comunitaria per confermare che la nozione di "produttore" ai fini della direttiva si riferisce al produttore delle merci (non al fabbricante degli imballaggi) e che l'interpretazione complessiva della direttiva è sufficientemente chiara da non richiedere rinvio pregiudiziale.

Massime di principio

  • Per qualificare un bene come "imballaggio" rileva la destinazione del contenuto alla circolazione di mercato: se la cosa contenuta è merce destinata alla vendita (anche materia prima), il contenitore è imballaggio agli effetti dell'art.218 d.lgs.152/2006.
  • I contenitori usati esclusivamente per trasferimenti interni nell'ambito del medesimo ciclo produttivo e non destinati alla commercializzazione possono rimanere al di fuori della nozione di imballaggio e quindi delle correlate obbligazioni contributive.
  • La valutazione è fattuale: occorre accertare se il prodotto contenuto è "in attesa di essere venduto" o comunque destinato al mercato; il semplice stoccaggio non è di per sé sufficiente per la qualificazione.
  • La qualificazione incide direttamente sull'obbligo di dichiarazione e versamento del contributo ambientale: pertanto chi agisce in giudizio deve allegare e provare l'effettiva immissione sul mercato o la destinazione a circolazione commerciale dei beni imballati.
  • La definizione normativa nazionale va interpretata conformemente alla direttiva 94/62/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia; questioni interpretative chiare possono non richiedere rinvio pregiudiziale.
  • Nei contenziosi analoghi vanno considerate anche questioni processuali accessorie (es. prescrizione per periodi vecchi, competenza territoriale, obblighi di prova) che possono incidere sull'accoglimento o rigetto della domanda.

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