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Ordinanza

Ordinanza n. 3367/2026 - Napoli, Sezione 2

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 3758/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, pubblicata il 14 maggio 2025, nel ricorso R.G. n. 1924/2025, notificata ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. in data 10 settembre 2025, non impugnata e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202601229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3758/2025, relativa al risarcimento per l'insufficiente o interrotto servizio di assistenza scolastica socio-educativa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza in relazione alla sentenza n. 3758/2025, passata in giudicato, con la quale il TAR aveva accertato che l'omissione e l'incompletezza del supporto assistenziale avevano compromesso lo sviluppo educativo, cognitivo e relazionale del minore, ledendo il diritto all'istruzione, e aveva riconosciuto la responsabilità risarcitoria del Comune. La sentenza aveva stabilito criteri equitativi di quantificazione del danno: 1.000 euro per ciascun mese di privazione integrale del monte ore necessario e 400 euro per ciascun mese di erogazione ridotta di cinque ore settimanali, con decorrenza da settembre 2024 e termine finale coincidente con il ripristino del servizio. I ricorrenti hanno quantificato il danno maturato sino al 30 giugno 2025 in complessivi 8.532,88 euro, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Nel corso del giudizio hanno prodotto prova di un pagamento comunale di 6.500 euro, con causale generica di pagamento di debiti fuori bilancio, chiedendo in sostanza la verifica dell'integrale esecuzione del giudicato e del pagamento del residuo dovuto.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Considerata la mancata costituzione del Comune e la necessità di verificare il titolo del pagamento di 6.500 euro, l'eventuale esistenza di contestazioni sulla quantificazione e l'eventuale pagamento del residuo, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Caserta, tramite gli uffici competenti in materia di assistenza scolastica socio-educativa e bilancio. Il Comune dovrà depositare una relazione documentata, avuto riguardo alla tabella dei conteggi allegata al ricorso, entro il 20 giugno 2026. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La norma è richiamata implicitamente dalla natura del giudizio di ottemperanza, diretto all'esecuzione del giudicato; il testo non espone tuttavia una specifica interpretazione dell'articolo.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza ottemperanda è stata notificata ai fini dell'esecuzione forzata ai sensi di tale disposizione; il testo non sviluppa ulteriori questioni interpretative.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto dal giudice.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la verifica dell'esecuzione del giudicato dipende dall'accertamento dell'imputazione e dell'esatto ammontare di pagamenti parziali effettuati dall'amministrazione, il giudice può disporre una relazione documentata a carico dell'amministrazione e rinviare la definizione della causa all'esito dell'istruttoria.
  • Quando il giudicato ha fissato criteri equitativi per la quantificazione del danno e il dies ad quem è collegato al ripristino del servizio, la verifica dell'importo dovuto richiede il confronto con i conteggi elaborati secondo quei criteri e l'accertamento dell'effettiva durata della privazione o riduzione del servizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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