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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 23061 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania che aveva annullato gli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2007-2010. I motivi riguardavano, principalmente, la ritenuta nullità degli avvisi per omessa allegazione delle relazioni tecniche comunali e per insufficiente indicazione degli elementi della pretesa, nonché la motivazione apparente della decisione sull'esenzione delle aree industriali e l'omessa pronuncia sul merito della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune quanto ai primi quattro motivi e al quinto motivo, ritenendo che le relazioni tecniche richiamate negli avvisi fossero già note alla società, che aveva partecipato a un ampio contraddittorio preventivo e aveva presentato una memoria tecnica e un ricorso di merito. Pertanto, non sussisteva un difetto di motivazione idoneo a compromettere il diritto di difesa. La Corte ha inoltre ritenuto apparente e non adeguatamente motivata la conclusione della CTR secondo cui tutte le aree fossero esenti dalla TARSU, poiché non erano stati chiariti la natura speciale dei rifiuti, l'individuazione delle superfici interessate e l'effettivo autosmaltimento. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e allegazione dell'atto richiamato.

    L'atto richiamato per relationem deve essere allegato o riprodotto quando sia necessario a integrare la motivazione e non sia già conosciuto o conoscibile dal contribuente. L'allegazione non è necessaria se il contribuente ne aveva già avuto piena conoscenza e ha potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa.

  • D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    Rilevanza delle superfici tassabili e delle aree produttive di rifiuti speciali.

    L'esclusione dalla TARSU delle aree produttive di rifiuti speciali non deriva automaticamente dal solo fatto che l'attività sia industriale. Occorre individuare concretamente le superfici interessate, dimostrare la natura speciale dei rifiuti e provare, ove rilevante, l'effettivo autosmaltimento.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Divieto di pronuncia oltre i limiti della domanda e obbligo di pronunciare sulle domande proposte.

    Il giudice non può decidere su questioni non dedotte dalle parti né omettere la decisione sulle domande rilevanti; nel caso concreto, tuttavia, il motivo relativo all'omessa pronuncia è stato assorbito.

  • Codice di procedura civile, art. 132; art. 118 disposizioni di attuazione; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; Costituzione, art. 111

    Obbligo di motivazione della sentenza.

    La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico e gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della decisione. Una motivazione meramente assertiva o tautologica è apparente e determina la nullità della sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

    È censurabile l'omesso esame di un fatto decisivo, quale, nel caso concreto, la pregressa conoscenza da parte della contribuente delle risultanze tecniche utilizzate per fondare la pretesa.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato per relationem non è necessariamente nullo se l'atto richiamato era già noto al contribuente o se quest'ultimo ha dimostrato di conoscere concretamente i presupposti della pretesa e di averli contestati nel merito.
  • La violazione dell'obbligo di allegazione deve essere valutata in concreto, verificando se la mancata allegazione abbia realmente impedito al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
  • Per ottenere l'esenzione dalla TARSU sulle aree industriali non basta provare la natura industriale dell'attività: occorre individuare le superfici non tassabili, dimostrare che producono rifiuti speciali e provare, quando richiesto, l'effettivo autosmaltimento.
  • Una sentenza tributaria deve indicare specificamente gli elementi dai quali ricava la natura dei rifiuti, la destinazione delle superfici e l'eventuale autosmaltimento; affermazioni generiche o tautologiche possono comportare la cassazione con rinvio.
  • La cassazione della sentenza non determina automaticamente la vittoria definitiva del Comune: la causa viene rinviata al giudice di merito, che dovrà riesaminare concretamente la fondatezza della pretesa e delle eventuali esenzioni.

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