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Sentenza

Sentenza del 11/06/2018 n. 2446 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Notifica di una cartella di pagamento tramite consegna ad un familiare del destinatario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa alla TARSU degli anni 2001-2005, sostenendo che la cartella prodromica non fosse stata validamente notificata perché consegnata alla moglie senza successiva raccomandata informativa, e deducendo inoltre la prescrizione quinquennale dei tributi e delle sanzioni. In appello ha anche contestato la mancata pronuncia del giudice di primo grado su tali eccezioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il motivo relativo alla notifica è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e non tempestivamente proposto nel giudizio originario; è stato comunque ritenuto infondato nel merito. La notifica della cartella, eseguita presso l'abitazione del contribuente mediante consegna alla moglie, è stata considerata valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. 602/1973, senza necessità di raccomandata informativa né di sottoscrizione dell'originale da parte della consegnataria. La cartella, non impugnata entro 60 giorni, è divenuta definitiva. Le eccezioni di prescrizione sono state dichiarate inammissibili per il periodo anteriore alla cartella e infondate per quello successivo, poiché tra la notifica della cartella del 20/07/2007 e l'intimazione del 30/11/2011 non erano trascorsi cinque anni. M. F. è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, in favore di ciascun resistente per il secondo grado. È stata invece respinta la richiesta di condanna per lite temeraria formulata da Riscossione Sicilia.

Norme richiamate

  • Art. 139 c.p.c.

    La notificazione può essere eseguita mediante consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda quando il destinatario non viene trovato.

    La consegna dell'atto a un familiare presso la casa di abitazione del destinatario è idonea a perfezionare la notifica, salvo prova contraria.

  • Art. 140 c.p.c.

    Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l'atto.

    Si applica quando non è possibile consegnare l'atto secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 139 c.p.c.; in tale ipotesi sono richiesti gli adempimenti propri del deposito e della raccomandata informativa.

  • Art. 26 D.P.R. 602/1973

    Quando la notificazione avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

    Per la cartella di pagamento notificata con consegna diretta a un familiare presso l'abitazione, non sono necessarie né la firma del destinatario sull'originale né una successiva raccomandata informativa. Il richiamo all'art. 60 del D.P.R. 600/1973 opera nei casi non regolati dall'art. 26, in particolare nella procedura ex art. 140 c.p.c.

  • Art. 60 D.P.R. 600/1973

    Prevede specifiche modalità di notificazione, inclusa la comunicazione mediante lettera raccomandata nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c.

    La raccomandata informativa è necessaria nelle ipotesi di deposito per irreperibilità, incapacità o rifiuto, non quando l'atto sia validamente consegnato a un familiare ai sensi dell'art. 139 c.p.c.

  • Art. 2700 c.c.

    L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento e delle dichiarazioni e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.

    La relata di notifica redatta dal pubblico ufficiale fa piena prova dei fatti attestati, come il luogo della consegna e l'identità della persona che ha ricevuto l'atto, salvo querela di falso.

  • Art. 21 D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    La mancata impugnazione tempestiva della cartella rende definitivi e non più contestabili i crediti in essa indicati, salvo questioni successive autonome.

  • Art. 24 D.Lgs. 546/1992

    L'integrazione dei motivi è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conoscenza del deposito di documenti non conosciuti.

    Se la controparte produce in giudizio la documentazione relativa alla notifica della cartella, eventuali contestazioni sulla sua regolarità devono essere formalizzate tempestivamente mediante integrazione dei motivi, non con una semplice memoria non notificata.

  • Art. 57, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Non possono proporsi nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio in appello.

    Una contestazione sulla validità della notifica non proposta nel ricorso di primo grado costituisce domanda o eccezione nuova e non può essere introdotta per la prima volta in appello.

  • Art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Prevede la prescrizione quinquennale per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    L'eccezione di prescrizione relativa a tributi periodici deve essere proposta prima della definitività della cartella; dopo la notifica della cartella, la pretesa non può essere rimessa in discussione per fatti anteriori.

  • Art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997

    Prevede il termine quinquennale per la riscossione delle sanzioni.

    Anche la prescrizione delle sanzioni deve essere verificata rispetto agli atti interruttivi e ai termini maturati dopo la cartella; nel caso concreto, tra cartella e intimazione non erano trascorsi cinque anni.

  • Art. 96 c.p.c.

    Disciplina la responsabilità aggravata per lite temeraria.

    La soccombenza non è sufficiente: occorre dimostrare un danno concreto e la condotta dolosa o gravemente colposa della controparte. La richiesta generica non consente la condanna.

Massime di principio

  • La consegna di una cartella di pagamento a un familiare presso l'abitazione del destinatario è normalmente valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; in questa ipotesi non è richiesta una successiva raccomandata informativa.
  • La raccomandata informativa è invece necessaria quando si applica la procedura di deposito prevista dall'art. 140 c.p.c., cioè quando non è possibile consegnare l'atto al destinatario o alle persone abilitate.
  • La relata dell'ufficiale giudiziario fa piena prova dei fatti attestati, salvo querela di falso; contestazioni generiche o tardive difficilmente possono superarla.
  • La validità della notifica deve essere contestata tempestivamente nel primo giudizio utile. Se la documentazione della notifica viene prodotta successivamente, occorre integrare formalmente i motivi entro il termine previsto, non limitarsi a una memoria illustrativa.
  • Una cartella non impugnata entro 60 giorni diventa definitiva: in seguito, tramite l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, non possono normalmente essere dedotti vizi propri della cartella o contestazioni sulla prescrizione maturata prima della sua notifica.
  • La prescrizione successiva alla cartella deve essere verificata considerando il tempo trascorso e gli eventuali atti interruttivi; nel caso esaminato, un periodo inferiore a cinque anni ha escluso la prescrizione.
  • La condanna per lite temeraria richiede più della semplice perdita della causa: sono necessari danno concreto, dolo o colpa grave e una richiesta adeguatamente motivata.

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