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Sentenza

Sentenza n. 16768/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca datato 6 luglio 2016 n. 552, recante criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per l’anno 2016 e l’allegato 1 del suddetto decreto, nella parte in cui assegnano al Consorzio interuniversitario CINECA un contributo di € 9.500.000 per il supercalcolo e un contributo di € 16.000.000 per il “funzionamento dei servizi messi a disposizione del MIUR e del sistema universitario”; 2) per quanto occorrer possa, i pareri dell’ANVUR del 31 maggio 2016, del Consiglio universitario nazionale del 25 maggio 2016, della Conferenza dei Rettori delle Università italiane del 30 maggio 2016 e del Consiglio nazionale degli studenti universitari del 25 maggio 2016, tutti richiamati nel decreto impugnato e non conosciuti dalla ricorrente; 3) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente eventualmente adottato e non conosciuto dalla ricorrente; nonché per l’accertamento dell’illegittimità delle misure adottate in favore di CINECA, in quanto aiuto di Stato in asserita violazione delle disposizioni del Trattato FUE;

Giustizia amministrativa201611309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale 6 luglio 2016 n. 552 e relativo allegato, nella parte in cui assegnavano a CINECA € 9.500.000 per il supercalcolo e € 16.000.000 per il funzionamento dei servizi messi a disposizione del MIUR e del sistema universitario

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società, concorrente di CINECA nel mercato dei sistemi software per università e pubbliche amministrazioni, ha impugnato il decreto di ripartizione del FFO 2016, contestando l’attribuzione al Consorzio di contributi per complessivi € 25.500.000, erogati senza gara e senza specificare i servizi remunerati. Ha dedotto che le misure costituivano aiuti di Stato idonei a distorcere la concorrenza, in violazione dell’art. 107, paragrafi 1 e 3, TFUE, e che erano state attuate senza rispettare la procedura prevista dall’art. 108 TFUE e dal regolamento n. 659/1999. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse e contestato la fondatezza del ricorso. Dopo la sospensione del giudizio nel 2022, la Commissione europea ha concluso il procedimento con decisione del 15 ottobre 2025, pubblicata come decisione n. 2025/1963, ritenendo che la misura non costituisse aiuto di Stato; la ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e ha quindi rinunciato al ricorso nazionale, rilevando che la questione era devoluta alla giurisdizione europea e che era venuto meno il proprio interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia della ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio. Non ha deciso nel merito i motivi relativi alla qualificazione dei contributi come aiuti di Stato, alla compatibilità sostanziale ai sensi dell’art. 107 TFUE o alla violazione dell’obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui all’art. 108 TFUE. La decisione della Commissione europea e la successiva impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono riportate come ragioni della rinuncia e del venir meno dell’interesse alla prosecuzione, non come statuizioni del TAR sul merito della questione europea. Spese compensate per la particolarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 107, par. 1, TFUE

    La misura alla quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione a favore di Cineca non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    La Commissione europea ha concluso che la misura contestata non integrava un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE; il TAR riporta tale conclusione come circostanza che ha motivato la rinuncia, senza pronunciarsi autonomamente sulla qualificazione.

  • art. 108, par. 2, TFUE

    In data 1° marzo 2021, la Commissione U.E. adotta la Decisione di avvio, ai sensi dell’art. 108, par. 2, TFUE, in relazione alle misure di aiuto di Stato.

    La disposizione è richiamata quale base della decisione di avvio dell’indagine della Commissione; la sentenza non trae da essa una regola decisoria autonoma, poiché il giudizio si è estinto per rinuncia.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    A seguito di una decisione di avvio del procedimento, un giudice nazionale non può sostenere che tale misura non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, altrimenti sarebbe compromessa l’effettività dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

    La comunicazione della Commissione, riportata nella sentenza, afferma che durante l’indagine formale il giudice nazionale non può negare la natura di aiuto della misura già oggetto di decisione di avvio e deve adottare misure idonee a tutelare l’effettività della clausola di sospensione; il TAR, tuttavia, non ha applicato tale indicazione per decidere il merito, essendo intervenuta la rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici

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