Risposta n. 242 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che le due agevolazioni sono cumulabili in quanto hanno basi diverse: il sisma bonus art.16 DL 63/2013 è parametrato ai costi strutturali determinati analiticamente, mentre la detrazione art.16-bis comma 3 TUIR è calcolata forfettariamente sul prezzo di vendita
Cumulabilità della detrazione art.16-bis, comma 3 TUIR con la detrazione sisma bonus art.16 DL 63/2013 trasferita all'acquirente; limite complessivo di spesa
Il quesito
Se l'acquirente, al quale è stata trasferita la detrazione sisma bonus dalla societa venditrice, possa altresì fruire della detrazione IRPEF ex art.16-bis comma 3 TUIR calcolata su importo forfettario pari al 25% del 50% del prezzo di vendita
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conferma che l'acquirente cui è stato trasferito il sisma bonus puo fruire anche della detrazione IRPEF ex art.16-bis comma 3, purché siano rispettate le condizioni normative e il limite complessivo di spesa (96.000 euro per unita immobiliare per acquisti 2024). La detrazione art.16-bis/3 puo essere fruita solo dall'anno di imposta in cui risultano ultimati i lavori dell'intero fabbricato e resta soggetta ai controlli e alla verifica dei requisiti documentali
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