Sentenza del 30/10/2019 n. 27800 - Corte di Cassazione
Tributi (in generale) - 'Solve et repete' - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere avviso di accertamento - Motivazione - Necessità di indicare le fonti di prova - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2006, con recuperi IVA, IRES e IRAP superiori a 780.000 euro, oltre a interessi e sanzioni per oltre 727.000 euro. Tra le contestazioni sosteneva che l’avviso fosse illegittimamente motivato perché il processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza non era stato allegato o reso disponibile insieme all’atto impositivo. La CTR aveva accolto l’appello ritenendo impossibile verificare la coerenza tra PVC e avviso. L’Agenzia ha impugnato la decisione, sostenendo che l’avviso era sufficientemente motivato, poiché il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere il PVC e poteva quindi contestare la pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Ha affermato che l’avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa fiscale, cioè l’an e il quantum debeatur, anche mediante il rinvio a un PVC regolarmente notificato o consegnato. Non è necessario che l’avviso riporti le prove utilizzate dall’Amministrazione né il contenuto dettagliato delle stesse. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l’an e il quantum debeatur.
L’obbligo di motivazione è rispettato se l’avviso consente una contestazione effettiva della pretesa fiscale. Il rinvio a un PVC precedentemente notificato o consegnato può essere sufficiente.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Anche nel regime dello Statuto, l’avviso può motivare per relationem mediante il richiamo a un atto già conosciuto dal contribuente, senza dover riprodurre tutte le prove o il loro contenuto.
Art. 2697 del codice civile
La decisione richiama la disciplina generale dell’onere della prova, ma esclude che l’Amministrazione debba necessariamente allegare nuovamente, nell’avviso, tutte le prove già contenute in un PVC conosciuto o conoscibile dal contribuente.
Art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992
La norma sui poteri istruttori del giudice tributario è richiamata per sostenere che, qualora necessario, il giudice può acquisire documenti come il PVC anche nel corso del giudizio.
Art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in relazione all’onere di specificità dell’appello tributario, ma il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento della censura principale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non deve necessariamente contenere l’esposizione dettagliata di tutte le prove raccolte dall’Amministrazione: è sufficiente che indichi in modo comprensibile i fatti contestati, le imposte richieste e i criteri di quantificazione.
- Il rinvio a un processo verbale di constatazione è normalmente valido se il PVC è stato regolarmente notificato o consegnato al contribuente prima o insieme all’avviso, così da consentirgli una difesa effettiva.
- La mancata allegazione materiale del PVC non determina automaticamente l’illegittimità dell’avviso se il contribuente ne aveva già conoscenza o disponibilità.
- Il giudice tributario non può annullare l’atto impositivo solo perché il PVC non è presente nel fascicolo, senza verificare se il contribuente lo conoscesse e se l’avviso fosse comunque sufficientemente intellegibile.
- La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è identificabile e accessibile al contribuente; non sarebbe invece sufficiente un rinvio a documenti mai notificati, non conoscibili o non reperibili.
- La cassazione con rinvio non ha definito definitivamente la debenza delle imposte: la CTR dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui il PVC conosciuto dal contribuente può integrare la motivazione dell’avviso.
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