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Sentenza

Sentenza del 14/11/2016 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Diniego dell'istanza di riesamein autotutela e della definizione agevolativa del rapporto tributario - Efficacia delle Cartelle di pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il rapporto tributario chiedendo il riesame in autotutela e la definizione agevolativa, nonché prospettando una richiesta di accertamento con adesione e un tentativo di conciliazione giudiziale. Tuttavia, il ricorso introduttivo è stato proposto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. La tardività ha impedito di rimettere in discussione gli atti tributari, poiché né l'istanza di autotutela né la richiesta di accertamento con adesione sospendono o riaprono, di regola, il termine per impugnare.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile. Il decorso del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 ha reso inefficaci, ai fini della riapertura dei termini, sia il diniego dell'istanza di riesame in autotutela sia la richiesta di accertamento con adesione. È stata inoltre ritenuta insussistente la possibilità di procedere alla conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza, sono state legittimate l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione delle cartelle di pagamento relative al rapporto tributario.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

    termine di decadenza per la proposizione del ricorso tributario

    Il termine per impugnare l'atto tributario è decadenziale e deve essere rispettato. La presentazione di un'istanza di autotutela o di una richiesta di accertamento con adesione non consente, salvo specifiche previsioni di legge, di riaprire o prorogare tale termine.

  • Art. 48 del d.lgs. n. 546/1992

    La conciliazione giudiziale presuppone la pendenza di un giudizio ammissibile e non può essere utilizzata per superare la tardività o l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • Il contribuente deve rispettare il termine decadenziale per impugnare l'atto tributario anche quando presenta contemporaneamente o successivamente un'istanza di autotutela.
  • L'autotutela è normalmente uno strumento discrezionale dell'amministrazione e non sostituisce il ricorso giurisdizionale; il diniego, di regola, non fa decorrere un nuovo termine per impugnare l'atto originario.
  • La richiesta di accertamento con adesione può produrre effetti sospensivi solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge, ma non sana un ricorso già proposto oltre il termine decadenziale.
  • La conciliazione giudiziale è praticabile solo se esiste un giudizio validamente instaurato; non può rimediare alla tardività del ricorso.
  • Una volta divenuto definitivo l'atto tributario per mancata impugnazione tempestiva, l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella possono risultare legittime, salvo autonomi vizi degli atti della riscossione.

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