Sentenza del 14/11/2016 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Diniego dell'istanza di riesamein autotutela e della definizione agevolativa del rapporto tributario - Efficacia delle Cartelle di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il rapporto tributario chiedendo il riesame in autotutela e la definizione agevolativa, nonché prospettando una richiesta di accertamento con adesione e un tentativo di conciliazione giudiziale. Tuttavia, il ricorso introduttivo è stato proposto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. La tardività ha impedito di rimettere in discussione gli atti tributari, poiché né l'istanza di autotutela né la richiesta di accertamento con adesione sospendono o riaprono, di regola, il termine per impugnare.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile. Il decorso del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 ha reso inefficaci, ai fini della riapertura dei termini, sia il diniego dell'istanza di riesame in autotutela sia la richiesta di accertamento con adesione. È stata inoltre ritenuta insussistente la possibilità di procedere alla conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza, sono state legittimate l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione delle cartelle di pagamento relative al rapporto tributario.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
termine di decadenza per la proposizione del ricorso tributario
Il termine per impugnare l'atto tributario è decadenziale e deve essere rispettato. La presentazione di un'istanza di autotutela o di una richiesta di accertamento con adesione non consente, salvo specifiche previsioni di legge, di riaprire o prorogare tale termine.
Art. 48 del d.lgs. n. 546/1992
La conciliazione giudiziale presuppone la pendenza di un giudizio ammissibile e non può essere utilizzata per superare la tardività o l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Il contribuente deve rispettare il termine decadenziale per impugnare l'atto tributario anche quando presenta contemporaneamente o successivamente un'istanza di autotutela.
- L'autotutela è normalmente uno strumento discrezionale dell'amministrazione e non sostituisce il ricorso giurisdizionale; il diniego, di regola, non fa decorrere un nuovo termine per impugnare l'atto originario.
- La richiesta di accertamento con adesione può produrre effetti sospensivi solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge, ma non sana un ricorso già proposto oltre il termine decadenziale.
- La conciliazione giudiziale è praticabile solo se esiste un giudizio validamente instaurato; non può rimediare alla tardività del ricorso.
- Una volta divenuto definitivo l'atto tributario per mancata impugnazione tempestiva, l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella possono risultare legittime, salvo autonomi vizi degli atti della riscossione.
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