Cassazione Penale, Sentenza n. 16176/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso la conversione della pena pecuniaria di euro 24.000 nella semilibertà sostitutiva, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha sostenuto l'impossibilità di pagare per assenza di redditi concreti (reddito dichiarato esiguo, veicoli o non più in possesso o venduti senza passaggio formale) e, quindi, la sussistenza dello stato di insolvibilità che avrebbe dovuto comportare la conversione nel lavoro di pubblica utilità o, se opposto, nella detenzione domiciliare. Il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto l'inammissibilità della richiesta di rateizzazione e aveva desunto la disponibilità economica dalla titolarità di tre veicoli e da precedenti per spaccio, ritenendo non provata l'assoluta impossibilità al pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati; ha censurato la motivazione del Magistrato di sorveglianza perché non ha adeguatamente valutato elementi documentali che incidono sulla reale disponibilità patrimoniale (uno dei veicoli è un motociclo, per un mezzo è stata denunciata la perdita di possesso e per un'autovettura l'immatricolazione risale al 2016; inoltre è accertato un reddito esiguo). La Corte ha ricordato la distinzione normativa tra insolvenza (pagamento colpevolmente omesso -> semilibertà) e insolvibilità (impossibilità incolpevole -> lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) e ha stabilito che le norme sulle sanzioni sostitutive sono di natura sostanziale e vanno applicate nella formulazione vigente. Per difetto di motivazione l'ordinanza impugnata è stata annullata e rinviata al Magistrato di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio, affinché colmi le carenze istruttorie e motivazionali.
Norme richiamate
art. 102 legge 24 novembre 1981, n. 689
"Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda"
Regola la conversione nella semilibertà quando il mancato pagamento entro il termine è imputabile al condannato (insolvenza): la conversione è la misura ordinaria in caso di omesso pagamento non giustificato da impossibilità economica
art. 103 legge 24 novembre 1981, n. 689
"Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. ... In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda"
Stabilisce la conversione alternativa in caso di reale ed accertata impossibilità economica (insolvibilità): il giudice deve accertare concretamente la mancanza di disponibilità patrimoniali e reddituali
art. 660 cod. proc. pen.
"L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689"
Prevede il termine e l'avviso di conversione nella comunicazione di esecuzione: fissa il termine di 90 giorni e richiama la distinzione tra conversione per insolvenza (semilibertà) e per insolvibilità (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare)
art. 135 cod. pen.
Richiamato come criterio di ragguaglio per determinare la durata delle pene sostitutive rispetto alla pena pecuniaria convertita (modalità di quantificazione della conversione)
art. 2, comma quarto, cod. pen. (principio di applicazione della legge penale più favorevole)
Principio richiamato dalla giurisprudenza per affermare che le norme sulle sanzioni sostitutive, essendo di natura sostanziale, si applicano secondo la disciplina vigente alla data dell'esecuzione, con possibile applicazione della normativa più favorevole
Massime di principio
- Distinguere sempre tra insolvenza (mancato pagamento imputabile al soggetto: conversione in semilibertà) e insolvibilità (impossibilità economica reale: conversione in lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare).
- La titolarità formale di beni (es. auto intestate) non è di per sé prova piena di disponibilità economica: il giudice deve valutare la concreta disponibilità e circostanze documentali (denuncia di perdita di possesso, vendite non trascritte, età dell'immatricolazione, ecc.).
- Non è consentito desumere automaticamente la provenienza di redditi illeciti dalla sola titolarità di beni e dai precedenti penali: serve prova e motivazione adeguata per ritenere l'esistenza di proventi illeciti utili al pagamento.
- Le decisioni di conversione delle pene pecuniarie devono essere adeguatamente motivate sul punto cruciale della capacità economica del condannato; la mancanza di motivazione può determinare annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Le disposizioni sulle sanzioni sostitutive hanno natura sostanziale e, in caso di successione di norme, si applica la disciplina vigente al momento dell'esecuzione (con conseguente utilizzo delle norme più favorevoli ove applicabile).
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