Cassazione Civile, Sentenza n. 32769/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado di rilascio dell'immobile in favore della Eulin s.r.l. e il rigetto delle loro domande riconvenzionali. Denunciavano: (i) la mancata valutazione e la violazione dell'art. 1415 c.c. in ordine alla simulazione della compravendita del 26/11/2009 (sostenendo che la vendita era fittizia tra Regillo s.r.l. ed Eulin s.r.l. riconducibili alle stesse persone, con conseguente nullità e perdita della legittimazione di Eulin); (ii) l'omesso esame di fatti decisivi relativi all'inadempimento della venditrice (irregolarità urbanistiche dell'immobile, diritto di enfiteusi, mancata predisposizione della documentazione per il rogito) che avrebbero dovuto escludere l'inadempimento dei promissari acquirenti e giustificare l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; (iii) la violazione dell'art. 1385 c.c. con riferimento alla richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria in caso di inadempimento della venditrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per inosservanza dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c.: non è stata depositata, nei termini prescritti, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, documentazione necessaria a verificare la tempestività del ricorso. Il Collegio ha ritenuto rilevante d'ufficio questa omissione e ha constatato altresì che il periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso era incompatibile con il termine breve previsto dall'art. 325 co. 2 c.p.c., sicché la tempestività non poteva essere accertata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti e liquidate in favore di Eulin in € 5.000 e in favore di Giuliani in € 4.200, oltre € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge. È inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1415 c.c.
La simulazione contrattuale, se accertata, determina la nullità dell'atto apparente e incide sulla legittimazione delle parti a far valere diritti derivanti dall'atto fittizio; secondo i ricorrenti tale accertamento avrebbe dovuto precedere ogni valutazione sull'inadempimento.
art. 2932 c.c.
Disciplina dell'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare: il promissario acquirente può chiedere il trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. qualora sussistano i presupposti; i ricorrenti sostenevano che, se la vendita del 2009 fosse nulla, avrebbero diritto a tale esecuzione.
art. 1385 c.c.
Regola la caparra confirmatoria: la parte non inadempiente può trattenere la caparra o chiedere il doppio; i ricorrenti sostenevano che, avendo la venditrice adempiuto inadempientemente, spettasse la restituzione doppia della caparra.
art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c.
art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c.
A pena di improcedibilità, il ricorso in cassazione deve essere depositato con copia autentica della sentenza impugnata e con la relazione di notificazione quando la notifica è avvenuta; l'assenza di tale documentazione determina l'improcedibilità del ricorso, come rilevato d'ufficio.
art. 325 co. 2 c.p.c.
Riferimento al termine breve per la proposizione dell'impugnazione: il Collegio ha considerato il periodo intercorrente tra pubblicazione e notifica incompatibile con il termine breve, con conseguente impossibilità di accertare la tempestività del ricorso.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Prevede l'eventuale obbligo, a carico della parte ricorrente, del versamento di una somma aggiuntiva uguale a quella prevista per il contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.
Massime di principio
- In cassazione la regolarità formale della documentazione di notificazione è essenziale: la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione deve essere depositata nei termini prescritti a pena di improcedibilità; il vizio è rilevabile d'ufficio.
- Quando si deduce la simulazione di un atto (art. 1415 c.c.), l'accertamento di simulazione può incidere sulla legittimazione attiva del soggetto che ha acquistato il bene: prima di valutare eventuali inadempimenti va verificata la validità dell'atto trasferitivo.
- Per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare (art. 2932 c.c.) è necessario dimostrare la titolarità del diritto di proprietà da parte della controparte; l'operazione di accertamento della titolarità può essere decisiva sul merito della domanda di trasferimento.
- In caso di inadempimento della parte venditrice, la caparra confirmatoria può essere raddoppiata ai sensi dell'art. 1385 c.c.; è importante documentare l'inadempimento e il pagamento delle somme già versate.
- Proceduralmente, non basta che la controparte non abbia eccepito la mancanza di documenti di notifica: l'inosservanza degli, obblighi formali richiesti dalla legge può essere rilevata d'ufficio e determinare l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal merito.
- Chi impugna deve conservare e depositare tutte le prove di notifica e i documenti originali nei termini processuali; in mancanza, si rischia di perdere la sede di legittimità anche se le questioni di merito appaiono fondate.
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