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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 14008 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso di 4.203,08 euro di maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sull'incentivo all'esodo. La maggiore imposizione derivava dall'applicazione della disciplina allora vigente, ritenuta discriminatoria dalla Corte di giustizia dell'Unione europea perché prevedeva, per gli uomini tra i 50 e i 55 anni, un'aliquota doppia rispetto a quella applicata alle donne della stessa fascia d'età. Il contribuente sosteneva di avere presentato tempestivamente la domanda entro il termine quadriennale previsto dal D.P.R. n. 602/1973, art. 38, decorrente dalla pronuncia della Corte UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la tesi del contribuente sul dies a quo del termine, affermando che, trattandosi di somme originariamente non dovute, il termine quadriennale per chiedere il rimborso decorre dal giorno del versamento diretto o della ritenuta subita, non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia UE. È stata inoltre rilevata, in via preliminare, una possibile inammissibilità del motivo per formulazione non precisa. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis, e art. 19, comma 4-bis

    La disciplina prevedeva per gli uomini di età compresa tra cinquanta e cinquantacinque anni un trattamento fiscale deteriore rispetto alle donne di pari età.

    La disciplina è stata considerata discriminatoria e contraria al diritto dell'Unione europea; il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione incompatibile.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248

    Abrogazione dell'art. 19, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986.

    L'abrogazione legislativa ha eliminato la disposizione discriminatoria per il futuro, ma non determina automaticamente la decorrenza del termine di rimborso dalla data dell'abrogazione o dalla pronuncia europea.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    La CTR aveva applicato il termine biennale ritenendo che decorresse, al più tardi, dalla pubblicazione della sentenza della Corte UE; la Cassazione ha deciso sulla base del diverso termine quadriennale applicabile alle ritenute originariamente non dovute.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37 e 38

    Il termine quadriennale per il rimborso decorre dal giorno del versamento diretto o dell'avvenuta ritenuta.

    Quando l'imposta o la ritenuta non era dovuta fin dall'origine, il termine per domandare il rimborso decorre dal pagamento o dalla ritenuta, non dalla successiva dichiarazione di illegittimità della norma né dalla pronuncia della Corte UE.

  • Corte di giustizia UE, sentenza n. 207 del 2005 e ordinanza 16 gennaio 2008

    Il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria contraria al diritto dell'Unione europea.

    La pronuncia europea rende possibile la disapplicazione della normativa interna incompatibile, ma non sposta automaticamente il termine decadenziale per chiedere il rimborso delle somme già versate.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i motivi per cui si chiede la cassazione della sentenza.

    Un motivo che mescola violazione di legge e vizio di motivazione senza individuare con precisione la censura può essere dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Quando una ritenuta fiscale è originariamente non dovuta, il termine per chiedere il rimborso decorre normalmente dalla data della ritenuta o del versamento, non dalla successiva sentenza che dichiara illegittima o discriminatoria la norma applicata.
  • La dichiarazione di incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione europea consente al giudice di disapplicarla, ma non comporta necessariamente la riapertura dei termini decadenziali già scaduti per ottenere il rimborso.
  • Per valutare la tempestività di una domanda di rimborso occorre individuare la disciplina speciale applicabile: il termine biennale del processo tributario opera solo in mancanza di una specifica disciplina, mentre per le ritenute possono trovare applicazione i termini previsti dal D.P.R. n. 602/1973.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo distinto e preciso, indicando chiaramente se si denuncia violazione di legge, omessa o insufficiente motivazione oppure altro vizio processuale.
  • L'esito favorevole sul piano dell'illegittimità della tassazione non garantisce automaticamente il rimborso: è comunque necessario rispettare i termini e le modalità procedurali previsti dalla legge.

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