Cassazione Civile, Ordinanza n. 22453/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a intimazione di pagamento relativa a cinque avvisi di addebito per crediti previdenziali. In appello, l’opponente otteneva un accoglimento solo parziale: la Corte d’appello riteneva prescritto uno dei crediti, mentre escludeva la prescrizione degli altri quattro, confermando inoltre la regolarità formale dell’intimazione e la legittimità dell’aggio di riscossione. Il debitore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) lamentava violazione delle norme sulla prescrizione e del litisconsorzio, sostenendo che la prescrizione dovesse essere dichiarata anche per gli altri quattro avvisi; 2) denunciava la mancanza di motivazione dell’intimazione di pagamento quanto ai tempi e modi di opposizione; 3) contestava la motivazione sulla legittimità dell’aggio, assumendo l’illegittimità dell’applicazione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2021. L’agente della riscossione resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, deducendo che, quanto alla prescrizione del credito sottostante agli avvisi di addebito, il contraddittore legittimato non fosse esso concessionario, ma l’ente impositore/previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell’agente della riscossione e, per l’effetto, ha rigettato il ricorso principale. Ha affermato che, nell’opposizione volta a far dichiarare la prescrizione del credito previdenziale sottostante agli avvisi di addebito, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’ente titolare del credito sostanziale (qui l’INPS), non al concessionario della riscossione; pertanto la sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio nella parte in cui aveva deciso sul merito della prescrizione, perché l’opposizione non poteva essere proposta nei confronti del solo agente della riscossione. Il primo motivo del ricorrente principale è stato rigettato proprio per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il vizio di motivazione dell’intimazione, qualificato dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e non con appello, con conseguente giudicato interno; il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e la sentenza della Corte costituzionale invocata non aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/1999.
Norme richiamate
art. 2948 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione dei crediti; la Corte non entra nel merito per difetto di legittimazione passiva del concessionario
art. 102 c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte esclude l’applicazione dei meccanismi di litisconsorzio necessario nella fattispecie, seguendo le Sezioni Unite
art. 39 d.lgs. n. 112/1999
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione; non decisivo per la soluzione adottata
art. 342 c.p.c.
invocato nel motivo sulla motivazione dell’intimazione e sull’ammissibilità delle censure di appello
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente
art. 111 Cost.
la Corte afferma che, per l’opposizione agli atti esecutivi così qualificata, il rimedio corretto era il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., non l’appello
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla omessa decisione; non decisivo
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione e valutazione degli atti
art. 132 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
la legittimazione a contraddire nell’opposizione alla prescrizione del credito sottostante alla cartella/avviso di addebito spetta all’ente impositore/previdenziale, non al concessionario
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/1999
la Corte esclude che la sentenza della Corte costituzionale n. 120/2021 ne abbia dichiarato l’illegittimità
art. 360 c.p.c.
richiamato per valutare il minimo costituzionale della motivazione
art. 107 c.p.c.
la Corte esclude l’applicazione dei meccanismi di chiamata del terzo nel caso di opposizione proposta contro il solo concessionario
art. 103 c.p.c.
non citato espressamente nel testo fornito
art. 2932 c.c.
non citato nel testo fornito
art. 39 d.lgs. n. 112/99
citato nel motivo del ricorrente sulla prescrizione; non assume rilievo decisivo nella motivazione finale
Massime di principio
- Nell’opposizione diretta a far accertare la prescrizione del credito previdenziale sottostante a un avviso di addebito o a una cartella, la legittimazione passiva spetta al solo ente titolare del credito sostanziale, non al mero concessionario della riscossione.
- Se l’azione è proposta contro un soggetto privo di legittimazione passiva, il giudice deve rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione e la sentenza va cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere utilmente proposta nei confronti di quel convenuto.
- La qualificazione dell’opposizione data dal giudice di primo grado incide sul mezzo di impugnazione: per i capi che integrano opposizione agli atti esecutivi il rimedio è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., non l’appello; se il rimedio corretto non viene esperito, si forma giudicato interno.
- Una motivazione è censurabile per nullità solo se manca il minimo costituzionale; se la sentenza esplicita la base normativa del calcolo delle somme richieste, la censura di motivazione apparente non può essere accolta.
- La pronuncia di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale non equivale a declaratoria di illegittimità della norma e non può essere invocata, da sola, come fonte di invalidità del prelievo o della pretesa applicata.
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