Cassazione Penale, Ordinanza n. 25489/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la qualificazione del fatto come rapina e respinto la richiesta di derubricazione in violenza privata. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, richiamando gli artt. 192 c.p.p., 628 c.p., 610 c.p. e 62 n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe male valutato il compendio probatorio, avrebbe errato nel sussumere il fatto nella rapina e avrebbe illegittimamente negato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità per assenza di prova del valore minimo del bene sottratto. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, prive di reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano indeducibili perché reiteravano doglianze già affrontate dai giudici di merito senza indicare specifici errori logico-giuridici della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che la motivazione della decisione di appello era effettiva, lineare e coerente, sorretta da un'esaustiva valutazione degli elementi probatori. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte osserva che la censura non si confronta criticamente con la motivazione di merito e non evidenzia un reale vizio argomentativo.
art. 628 c.p.
Norma evocata per la qualificazione del fatto come rapina; la Corte dà atto che i giudici di merito hanno correttamente configurato l'ipotesi di reato come rapina.
art. 610 c.p.
Norma richiamata ai fini della richiesta di derubricazione in violenza privata; la Corte conferma l'impossibilità di tale derubricazione alla luce della ricostruzione del fatto operata nei gradi di merito.
art. 62 n. 4 c.p.
Richiamato in relazione all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte approva il diniego fondato sull'assenza di prova del valore minimo del bene sottratto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio motivazionale non è sufficiente se la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente, coerente e logicamente lineare, sorretta da una disamina dei dati probatori.
- La richiesta di derubricazione da rapina a violenza privata deve essere respinta quando la ricostruzione del fatto, accolta dai giudici di merito, integra gli elementi della rapina.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un supporto probatorio sul modesto valore del bene sottratto; in mancanza di tale prova il beneficio può essere legittimamente negato.
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